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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 21
Modalità e procedure per la concessione dell'equo indennizzo
Per conseguire l'equo indennizzo il collaboratore deve presentare domanda al servizio personale, trasmettendola mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicata la decisione che riconosce la dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio o entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione medesima in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto di impiego.
Nel caso di decesso del collaboratore o del pensionato prima della scadenza del termine di cui al primo comma, la domanda può essere proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso.
Qualora la categoria di menomazione non risulti dalla dichiarazione di cui all'articolo 18 o la menomazione sia intervenuta successivamente al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il collaboratore che abbia presentato domanda per la concessione dell'equo indennizzo, è sottoposto a visita da parte del collegio medico di cui allo stesso articolo.
Detto collegio redige processo verbale della visita dal quale, oltre le generalità del collaboratore e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione della integrità fisica, deve risultare:
1) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza della infermità dichiarata a suo tempo come dipendente da causa di servizio;
2) la categoria prevista dalle tab. A e B annesse al DPR n. 915 del 23 dicembre 1978 Sito esterno, cui è ascrivibile la predetta menomazione.
Il servizio personale rimette tutti gli atti alla Giunta regionale, corredandoli con una relazone nella quale siano riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e tutte le altre circostanze che possono far ammettere o escludere la concessione dell'equo indennizzo. La relazione deve concludere formulando proposte in ordine all'accoglimento o meno della richiesta e con quali modalità.
La Giunta acquisisce sulle proposte del servizio personale il parere dei servizi affari istituzionali, legislativo, legale e igiene pubblica.

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