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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 22
Liquidazione dell'equo indennizzo
L'equo indennizzo è riconosciuto e liquidato secondo equità con provvedimento della Giunta regionale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità all'allegato B annesso alla presente legge.
L'indennizzo viene liquidato in base alla retribuzione prevista dalle norme vigenti alla data del provvedimento di liquidazione.
L'età ed il livello alle quali si ha riguardo ai fini della liquidazione stessa sono quelle che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso.
L'indennizzo è ridotto del 25% se il collaboratore ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo.
Va dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal collaboratore in virtù di assicurazione a carico della Regione.
Nulla può essere liquidato al collaboratore se la menomazione dell'integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui.

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