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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 23
Aggravamento sopravvenuto della menomazione
Entro cinque anni dalla data della liquidazione dell'equo indennizzo, la Regione, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale sia stato concesso, può provvedere, su richiesta del collaboratore, e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo già concesso.
In tale ipotesi il collaboratore è sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo.

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