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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 24
Cumulo dell'equo indennizzo con ulteriori menomazioni dell'integrità fisica o con la pensione privilegiata
L'equo indennizzo è ridotto della metà se il collaboratore consegua anche la pensione privilegiata.
Nel caso inoltre in cui il collaboratore riporti, per causa di servizio, altra menomazione dell'integrità fisica, si procede alla liquidazione del nuovo indennizzo se la menomazione complessiva dell'integrità fisica rientri in una classe di invalidità superiore a quella precedentemente determinata.
Dal nuovo indennizzo è detratto quanto in precedenza liquidato.

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