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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 26
Assemblea sindacale
I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizoo, fuori dell'orario di lavoro.
Possono altresì, riunirsi durante l'orario medesimo, nei limiti di dieci ore annue.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate ai competenti Organi regionali.
Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla Giunta, d' intesa con le organizzazioni sindacali interessate.
Sono abrogati il primo e secondo comma dell'art. 56 della lr 20 luglio 1973, n. 25.

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