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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 27
Aspettative e permessi sindacali
I dipendenti regionali che ricoprono cariche sindacali nazionali sono, a domanda da presentare per il tramite della competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali, nei limiti del contingente complessivo di aspettative sindacali a livello nazionale convenuto in una unità ogni 5.000 dipendenti o frazione superiore a 2.500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Il coordinamento tra Regioni e Sindacati sulle aspettative in campo nazionale avviene presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le Organizzazioni sindacali indicano la ripartizione e i contingenti di aspettative nazionali.
In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito della legge - quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione.
Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti per il livello di appartenenza.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.
Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuale, complessivo per tutte le Organizzazioni Sindacali, pari a tre ore pro - capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, maggiorato del 5%.
Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla Giunta d' intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.
Gli artt. 59 e 60 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sono abrogati. All'art. 58 lett. c) della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, vengono soppresse le parole: " e fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico elettivo ".

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