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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 28
Locali e diritto di affissione
Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale e ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La Regione pone, altresì, di volta in volta a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale.
Qualora il numero dei dipendenti di una unità, sede o altra entità organizzativa sia superiore a 10, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per l'affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.
Gli art. 62 e 63 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sono abrogati.

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