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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 29
Trattamento economico
Il trattamento economico del personale è informato al principio dell'onnicomprensività ed è costituito:
- dallo stipendio iniziale annuo lordo stabilito per i singoli livelli funzionali della tabella seguente: I liv. funz. stipendio annuo lordo 1.800.000 II liv. funz. stipendio annuo lordo 2.088.000 III liv. funz. stipendio annuo lordo 2.340.000 IV liv. funz. stipendio annuo lordo 2.556.000 V liv. funz. stipendio annuo lordo 3.006.000 VI liv. funz. stipendio annuo lordo 3.204.000 VII liv. funz. stipendio annuo lordo 3.960.000 VIII liv. funz. stipendio annuo lordo 5.994.000
- dalla tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno, in misura pari a un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;
- dalla indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato;
- dai compensi per lavoro ordinario notturno e festivo di cui al successivo art. 31. L'art. 96 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 e la tabella D annessa alla stessa legge sono abrogati.

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