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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 3
Riserva di posti per il personale interno
Un quarto dei posti messi a concorso pubblico, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato ai collaboratori regionali di ruolo inquadrati in qualifiche funzionali appartenenti al livello retributivo immediatamente inferiore a quello nel quale è compresa la qualifica del posto messo a concorso. La riserva opera nei confronti dei collaboratori in possesso di un' anzianità di servizio di almeno 5 anni nel livello di appartenenza. Nei concorsi per posti appartenenti a qualifiche funzionali comprese nel 3 e 4 livello retributivo, la riserva opera per i collaboratori regionali di ruolo inquadrati in qualifiche comprese nei due livelli immediatamente inferiori rispetto a quello del posto messo a concorso i quali abbiano una anzianità di servizio complessivo di 5 anni nelle qualifiche dei due livelli inferiori o di 3 anni in qualifiche del solo livello immediatamente inferiore. La riserva non opera se il posto messo a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

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