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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 30
Progressione economica
Lo stipendio iniziale annuo lordo è suscettibile di incrementi per scatti e classi nella misura e con le modalità di seguito specificate:
a) cinque classi stipendiali, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16 per cento costante sull'iniziale del livello;
b) scatti del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale o aumentato delle classi in godimento. Gli scatti si conseguono ogni biennio successivo al conseguimento della classe, compresa l'iniziale, e sono assorbiti all'atto dell'acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il 20 anno sono illimitati.
Gli scatti biennali possono essere anticipati, a domanda, a seguito della nascita di figli alla condizione che di tale beneficio fruisca uno solo dei genitori.
L'anticipazione è concessa dal 1 giorno del mese successivo rispetto a quello della nascita.
L'accertamento di prestazioni lavorative chiaramente insufficienti, di cui agli artt. 42 e 43 della legge regionale 20- 7- 1973, n. 25, ovvero la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dallo stipendio, di cui all'articolo 68 della stessa legge, comportano il ritardo di un anno per il conseguimento degli scatti e classi successive. L'art. 97 della l. r. 20- 7- 1973, n. 25, è abrogato.

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