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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 31
Lavoro ordinario notturno e festivo
L'eventuale servizio ordinario notturno, intendendosi tale quello prestato fra le ore 22 e le ore 66, comporta l' erogazione di un compenso pari a lire 400 orarie.
L'eventuale servizio ordinario di turno prestato in giornate riconosciute festive per legge comporta l'erogazione di un compenso di L.2.700, se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, di L.1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, alla condizione peraltro che la presentazione risulti non inferiore a 2 ore.
Le disposizioni di cui al I comma del presente articolo non si applicano per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.
I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.

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