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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 32
Compenso per prestazioni straordinarie
Il compenso orario per prestazioni straordinarie è determinato secondo la seguente formula: (retribuzione iniziale di livello + rateo 13a mensilità) diviso 175, maggiorato del 15 per cento per prestazioni rese in orario diurno
- si intendono diurne le ore comprese fra le 6 e le 22 - e in giorni feriali; maggiorato del 30% per prestazioni rese in orario notturno - si intendono notturne le ore comprese fra le 22 e le 6 - e nei giorni considerati festivi per legge; maggiorato del 50% per prestazioni rese in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge.
Gli importi così ottenuti sono ulteriormente maggiorati di una somma pari a un 175 dell'ammontare della indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1 gennaio di ciascun anno.
I compensi orari per prestazioni straordinarie attualmente corrisposti sono mantenuti fino al 31- 12- 79, qualora risultino di importo superiore al compenso calcolato a norma del presente articolo.
Le prestazioni straordinarie possono essere compensate con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario, in accordo con il collaboratore e previa definizione dei criteri in base ai quali effettuare il recupero.

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