Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 33
Trattamento di missione
Il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale è disciplinato dalla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 55, l'art. 3 della quale viene modificato come segue:
" personale appartenente ai livelli VII, VI, V, IV " è sostituita con " personale appartenente ai livelli VIII, VII, VI, V "; al quinto comma la frase " ai livelli VII e VI " è sostituita con " ai livelli VIII e VII ".
Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura ed alla entità dei compiti da svolgere.
Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle in sede al raggiungimento dei limiti individuali autorizzati.

Espandi Indice