LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34
DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979
Art. 33
Trattamento di missione
Il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale è disciplinato dalla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 55, l'art. 3 della quale viene modificato come segue:
" personale appartenente ai livelli VII, VI, V, IV " è sostituita con " personale appartenente ai livelli VIII, VII, VI, V "; al quinto comma la frase " ai livelli VII e VI " è sostituita con " ai livelli VIII e VII ".
Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura ed alla entità dei compiti da svolgere.
Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle in sede al raggiungimento dei limiti individuali autorizzati.