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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 35
Adeguamento di disposizioni della legge regionale
23 aprile 1979, n. 12
Nel quinto comma dell'art. 22 della lr 23 aprile 1979, n. 12, le parole " livello retributivo non inferiore al VI " vengono sostituite con le parole " livello retributivo non inferiore al VII ".
Nel quarto comma dell'art. 24 della predetta legge le parole " assimilata al V livello retributivo " e " assimilate al IV livello retributivo " sono rispettivamente così sostituite:
" assimilata al VI livello retributivo ", e " assimilate al V livello retributivo ".
Nel quarto comma dell'art. 25, primo alinea, della predetta legge le parole " assimilate al V livello retributivo " e " assimilate al IV livello retributivo " sono rispettivamente così sostituite:
assimilate al VI livello retributivo " e " assimilate al V livello retributivo "; nel secondo alinea, le parole " assimilate al VI livello retributivo ", " assimilate al V livello retributivo " e " assimilate al IV livello retributivo " sono rispettivamente così sostituite: " assimilate al VII livello retributivo ", " assimilate al VI livello retributivo " e " assimilate al V livello retributivo " e " assimilate al IV livello retributivo " sono rispettivamente così sostituite: " assimilate al VI livello retributivo " e " assimilate al V livello retributivo "; nel quarto alinea, le parole " assimilata al IV livello retributivo " sono sostituite con le parole " assimilata al V livello retributivo ".
Nel quinto comma dell'art. 26 della predetta legge, le parole " assimilata al VII livello retributivo ", " assimilata al VI livello retributivo ", " assimilata al V livello retributivo " e " assimilata al IV livello retributivo " sono rispettivamente così sostituite:
assimilata all'VIII livello retributivo ", " assimilata al VII livello retributivo ", " assimilata al VI livello retributivo " e " assimilata al V livello retributivo ".
Nel secondo comma dell'art. 36 della predetta legge i livelli retributivi " VI " e " VII " sono rispettivamente sostituiti con " VII " e " VIII ".
Nel primo comma dell'art. 37 della predetta legge, il livello retributivo " VII " viene sostituito con il livello " VIII ".
Nel quarto, settimo e nono comma dell'art. 38 della predetta legge il livello retributivo VII viene sostituito con il livello VIII.
Ai coordinatori incaricati a norma dell'art. 2 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, viene corrisposta, fino alla cessazione dell'incarico, una indennità pari al 25% della retribuzione base dell'VIII livello retributivo.
Nel terzo comma, punto 1, all'art. 47 della predetta legge e nel quarto e sesto comma dello stesso articolo il livello retributivo " VII " è sostituito con il livello retributivo " VIII ".
I collaboratori regionali, già assegnati ai gruppi consiliari alla data del 30 settembre 1978, mantengono tale assegnazione anche se, a norma della presente legge, conseguano l'inquadramento in livelli retributivi superiori rispetto a quelli ai quali sono assimilate, a norma del secondo comma del presente articolo, le qualifiche di segretario e addetto al gruppo consiliare.

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