Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 36
Inquadramento
Con decorrenza dal 1- 10- 1978 i collaboratori regionali di ruolo sono inquadrati d' ufficio nei livelli retributivi di cui all'art. 1 della presente legge sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui all'allegato A e relative note esplicative, o degli ulteriori criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
L'inquadramento è disposto dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
Il meccanismo economico stabilito all'art. 43 della presente legge si applica, sia nel caso di inquadramento nel livello funzionale corrispondente, in base all'allegato A, a quello nel quale il personale è inquadrato alla data del 30 settembre 1978, sia nel caso di inquadramento in livello funzionale superiore, a seguito dell'applicazione di quanto disposto nei successivi artt. 37, 38 e 39.

Espandi Indice