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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 37
Inquadramento nel VII livello
Il personale in servizio alla data del 30- 9- 1978 che appartiene al V livello di cui alla legge regionale 20- 7- 73 n. 25 e che, in applicazione della tabella di corrispondenza, allegato A, avrebbe titolo all'inquadramento nel VI livello, è inquadrato nel VII livello dall'1- 10- 78, qualora alla stessa data, risulti in possesso di una anzianità di servizio effettivo di 3 anni nel predetto livello o nelle qualifiche ad esso corrispondenti.
Il restante personale appartenente al V livello è inquadrato nel VI livello per il tempo ancora necessario alla maturazione del triennio di servizio effettivo richiesto per il passaggio al livello superiore.
Lo stesso meccanismo economico stabilito dal successivo art. 43, si applica anche nel caso di inquadramento nel VII livello in data posteriore al 1 ottobre 1978.

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