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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 38
Inquadramento nel VI livello del personale docente
Il personale docente dei Centri regionali di formazione professionale che, a sensi della tabella allegato A, andrebbe inquadrato nel V livello funzionale, è inquadrato al VI livello se esercita una funzione docente per la quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale risulti in possesso.
Al personale inquadrato a norma del comma precedente, non si applica il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 37 della presente legge.

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