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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 39
Concorso riservato per l'accesso al livello superiore
I collaboratori regionali che, in applicazione della tabella di corrispondenza, allegato A, devono essere inquadrati nei livelli funzionali III( par. 130), IV( par. 142) e V ( par. 167), possono partecipare a concorsi interni riservati, per soli titoli, per accedere al livello immediatamente superiore, purchè abbiano i seguenti requisiti:
34 22 essere in possesso, alla data del 30- 9- 1978, di una anzianità effettiva minima di anni otto, senza demerito, maturata nel livello II regionale, ex lege n 25/ 73, e nelle qualifiche della categoria operaia della amministrazione di provenienza, per partecipare al concorso riservato per l'accesso al IV livello (parametro 142);
34 22 essere in possesso, alla data del 30- 9- 1978, di una anzianità effettiva minima di anni otto, senza demerito, maturata nel IIII livello regionale, ex lege n. 25/ 73, e nelle qualifiche della carriera esecutiva e assimilabili, escluse in ogni caso le qualifiche operie, della amministrazione di provenienza per partecipare al concorso riservato per l'accesso al V livello (parametro 167);
34 22 essere in possesso, alla data del 30- 9- 1978, di una anzianità effettiva minima di anni otto, senza demerito, maturata nel IV livello regionale, ex lege n. 25/ 73, e nelle qualifiche della carriera di concetto e assimilabili della amministrazione di provenienza, per partecipare al concorso riservato per l'accesso al VI livello( par. 178);
34 22 essere inquadrati nel ruolo regionale con decorrenza da data non posteriore al 1 aprile 1976, per partecipare ai suddetti concorsi.
Ai fini di cui ai punti precedenti è utile il servizio non di ruolo prestato presso l'Amministrazione di provenienza, valutandolo secondo la normativa regionale vigente.
Sono pertanto esclusi dai concorsi di cui al presente articolo tutti i collaboratori regionali che a qualunque titolo
- applicazione del contratto nazionale recepito con la presente legge, applicazione art. 68 DPR 748/ 1972 Sito esterno, tabella di primo inquadramento, applicazione del beneficio di primo inquadramento di cui all'art. 115 della legge regionale n. 25/ 73, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento di titoli di studio - siano già, o vengano, inquadrati in livelli, ex lege n. 25/ 1973, corrispondenti a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione.
I posti da mettere a concorso non possono superare il 30% del numero complessivo dei posti attribuiti alla data del 30- 9- 1978 ai livelli funzionali retribuiti III, IV, e V di cui alla lr n. 28/ 78. Il numero dei posti così determinato viene ridotto del numero di posti attribuiti ai vincitori dei concorsi interni di cui all'art. 55 della lr 2o/ 4/ 1979, n. 12.
I vincitori dei concorsi di cui al presente articolo vengono inquadrati nel livello superiore con decorrenza 1 ottobre 1978.
Al personale inquadrato a norma del presente articolo nel VI livello non si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 37 della presente legge.
In relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero derivare dai concorsi interni di cui al presente articolo saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli; questi posti potranno essere conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri.

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