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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 4
Requisiti di ammissione Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:
a) La cittadinanza italiana;
b) L'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 o, per i posti delle qualifiche funzionali appartenenti all'VIII livello retributivo, a 40;
c) L'idoneità fisica all'impiego;
d) Il possesso dei diritti civili e politici e della buona condotta;
e) Il possesso della formazione culturale e professionale richiesta dall'allegato 9, tabella 5 della legge regionale 23 aprile 1979 n. 12, come modificato con la presente legge.
Il limite massimo di età non si applica per i dipendenti di ruolo dello Stato e degli enti pubblici anche economici.
Per le categorie di candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe ai limiti di età, si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.
I requisiti devono essere già posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

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