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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 41
Titoli valutabili
I titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nei concorsi di cui agli articoli precedenti, sono costituiti, ad esclusione di ogni altro, dall'anzianità di servizio posseduta in eccedenza a quella minima di otto anni richiesta per l'ammissione al concorso, dai titoli di studio posseduti, dal superamento di precedenti concorsi per l'accesso a posti di impiego presso la concorsi medesimi. Ai predetti titoli è assegnato il seguente punteggio:
a) anzianità di servizio: un punto per ogni anno di effettivo servizio, fino ad un massimo di venti punti;
b) titoli di studio: due punti per il possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al livello nel quale il collaboratore è inquadrato al 30- 9- 1978, e più precisamente: diploma di scuola media inferiore per gli appartenenti al II e III livello, diploma di scuola media superiore per gli appartenenti al IV livello; quattro punti per il possesso del titolo di studio prescritto per il livello al quale si concorre, e più precisamente: diploma di scuola media inferiore per l'accesso al IV livello, diploma di scuola media superiore per l'accesso al V livello, diploma di laurea per l'accesso al VI livello; due punti per ciascuno dei titoli di studio superiori o aggiuntivi rispetto a quelli predetti;
c) concorsi: tre punti per ogni concorso vinto a posti appartenenti a carriera superiore rispetto a quella cui si apparteneva all'atto dell'inquadramento; due punti per l'idoneità riportata nei medesimi; punti 1,5 per la vincita di ogni concorso a posti appartenenti alla stessa carriera cui si apparteneva all'atto dell'inquadramento e punti 1 per l'idoneità riportata nei medesimi. Il punteggio complessivo non potrà superare gli otto punti.

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