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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 42
Svolgimento del concorso
Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori regionali che intendono partecipare ai concorsi di cui agli articoli precedenti devono presentare al servizio personale formale domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale.
Nella domanda devono essere espressamente indicati, a pena di non valutazione, i titoli, fra quelli indicati al precedente art. 41, che i concorrenti intendono far valere, allegando in originale o copia autentica la relativa documentazione.
I richiedenti possono fare riferimento a documentazioni inserite nel fascicolo personale in luogo di allegarle alla domanda.
La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata da un collaboratore regionale inquadrato al VII o VI livello ex lege 25/ 73 e appartenente al servizio cui è assegnato l'istante.
L'anzianità di servizio è accertata d' ufficio attraverso l'esame del fascicolo personale.
Alla ammissione al concorso, alla valutazione dei titoli e alla conseguente formazione della graduatoria provvede una unica commissione giudicatrice costituita a norma della lr 1- 8- 1978, n. 28.
In base all'ordine della graduatoria, la Giunta regionale dispone l'inserimento dei vincitori nel competente livello funzionale.

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