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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 44
Riserva di posti per il primo concorso
Nel primo concorso pubblico, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per la copertura di posti vacanti in ciascuna delle qualifiche funzionali previste dall'ordinamento regionale, la riserva dei posti può essere aumentata al 35 per cento e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purchè in possesso della formazione culturale e professionale richiesta per l'accesso a quest' ultimo, o appartenente al livello ancora sottostante, purchè in possesso della formazione culturale e professionale richiesta per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso semprechè sussista in entrambi i casi una anzianità di almeno un anno nel livello di appartenenza.

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