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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 45
Trattamento economico del personale incaricato e supplente
Il trattamento economico stabilito dalla presente legge si applica anche al personale incaricato a norma dell'art. 61 dello statuto regionale. Nei confronti del predetto personale si applica la tabella, allegato A, annessa alla presente legge e, per quello in servizio alla data del 30- 9- 78, il meccanismo economico di cui all'art. 43 della presente legge. Al personale supplente o assunto con incarico a tempo determinato nei Centri di Formazione Professionale della Regione si applica il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente livello dall'art. 29 della presente legge.

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