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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 48
Raccordo con le disposizioni di cui alla LR 23- 4- 79 n. 12
Il personale regionale è inquadrato ai sensi della presente legge, ancorchè siano in corso le procedure relative all'espletamento dei concorsi ed all'attribuzione delle qualifiche funzionali di cui agli artt. 52 e 55 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.
Come stabilito dai precitati articoli, i concorsi sono indetti ed espletati in base ai livelli retributivi di cui al previgente ordinamento al fine di poter attribuire ai vincitori la qualifica funzionale a decorrere dalla data indicata dalle disposizioni suddette.
Ove le procedure concorsuali si concludano successivamente all'inquadramento di cui al primo comma, si procede ad un nuovo definitivo inquadramento dei vincitori.
Completate le procedure di cui ai citati artt. 52 e 55 della lr n. 12/ 79, la Giunta regionale attribuisce a ciascun collaboratore inquadrato ai sensi della presente legge la qualifica funzionale spettantegli ai sensi dell'allegato c).
Detta qualifica è individuata con riferimento a quella già assegnata a norma del previgente ordinamento.
Ove nel nuovo livello di inquadramento non sussista una qualifica corrispondente a quella precedentemente rivestita, l'inquadramento è effettuato in soprannumero in tale livello e viene mantenuto vacante un posto nel livello immediatamente inferiore e nella qualifica funzionale corrispondente a quella già rivestita. Il posto è mantenuto vacante fino a quando, per qualsiasi ragione, non venga soppresso il posto in soprannumero.

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