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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 5
Graduatoria e sua utilizzazione
Espletate le prove finali del concorso, la commissione di esame forma la graduatoria dei concorrenti con indicazione del punteggio da ciascuno conseguito.
Il Consiglio, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.
La graduatoria è pubblicata, dopo l'approvazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione decorrono, per tutti gli interessati, i termini per eventuali impugnative.
I posti che i vincitori lascieranno scoperti per qualsiasi causa sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nello stesso concorso, secondo l'ordine della graduatoria. Questa conserva validità per un anno dalla data della sua approvazione.
Gli articoli 21 e 25 della legge regionale 20- 7- 1973, n. 25, sono abrogati.

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