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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 51
Copertura finanziaria
Ai maggiori oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, ammontanti a complessive L.1.320.000.000 che sono da considerare come integrazione degli acconti sul nuovo contratto peraltro già compresi negli stanziamenti di spesa iscritti sul Bilancio per l'esercizio 1979, la Regione provvede mediante l'incremento degli stanziamenti di spesa dei seguenti capitoli di Bilancio regionale per l'esercizio 1979:
Cap. 00250 (personale del Consiglio regionale) + L.57.000.000
Cap. 02220 (personale Comitati di Controllo) + L.72.000.000
Cap. 02240( straord. pers. Comit. di Controllo) + L.6.000.000
Cap. 04080 (Personale della Giunta regionale) + L.780.000.000
Cap. 04120( straord. pers. della Giunta reg.) + L.91.000.000
Cap. 04180 (Personale della Giunta ex art. 61) + L.22.000.000
Cap. 75050 (Personale formaz. professionale) + L.292.000.000
Alla maggiore spesa di L.1.320.000.000 la Regione fa fronte mediante la iscrizione di una maggiore entrata di L.214.000.000 sul cap. 04900 in corrispondenza di un eguale importo di maggiori ritenute sugli stipendi per oneri riflessi a carico del personale dipendente, e mediante il prelievo per L.1.106.000.000 dal Fondo " globale " di cui al cap. 86400 " Spese correnti normali " del Bilancio per l'esercizio 1979, nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 1) dell'Elenco n. 3 annesso alla legge di bilancio.

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