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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 6
Prestazioni straordinarie
In presenza di situazioni di carattere eccezionale, temporaneo e contingente, al collaboratore regionale può essere richiesto di effettuare prestazioni oltre l'orario normale.
L'amministratore competente, o per sua delega il responsabile del servizio, deve disporre e autorizzare preventivamente l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.
Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 150 ore annue.
La Giunta regionale, previa ricerca di intesa sui criteri tramite un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, può disporre, con deliberazioni periodiche, in deroga al limite massimo individuale di cui al precedente comma, prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

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