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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 7
Svolgimento di incarichi pubblici
Il collaboratore regionale che riveste la carica di pubblico amministratore, qualora non possa fruire dell'aspettativa ai sensi dell'art. 1 della legge 12- 12- 1966, n. 1078 Sito esterno, è autorizzato ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato e comunque per non oltre dodici ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.
La Giunta regionale, in accordo con le locali associazioni
ANCI e UPI, procede con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione alle entità degli incarichi svolti ed indica la documentazione necessaria.

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