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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 8
Patrocinio legale
La Regione si fa carico delle spese relative al patrocinio legale dei collaboratori regionali nei giudizi civili, amministrativi, contabili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio commessi in esecuzione di disposizioni, ordini o istruzioni generali o speciali, formalmente impartite.
La Regione si può altresì fare carico delle spese di patrocinio legale del collaboratore, allorquando la Giunta regionale ne riconosca l'opportunità, avendo riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti a possibili conflitti d' interesse fra la Regione ed il collaboratore chiamato in giudizio, purchè il giudizio trovi origine in fatti o cause di servizio. I relativi provvedimenti sono adottati dalla Giunta regionale.

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