LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34
DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979
INDICE
Art. 1 - Livelli retributivi
Art. 2 - Assunzioni
Art. 3 - Riserva di posti per il personale interno
Art. 5 - Graduatoria e sua utilizzazione
Art. 6 - Prestazioni straordinarie
Art. 7 - Svolgimento di incarichi pubblici
Art. 8 - Patrocinio legale
Art. 11 - Mobilità tra enti
Art. 12 - Congedo ordinario
Art. 13 - Congedo straordinario
Art. 14 - Aspettativa
Art. 15 - Assenza per malattia
Art. 16 - Congedo straordinario non retribuito
Art. 17 - Cumulo di assenze
Art. 20 - Equo indennizzo e rimborso spese di cura
Art. 22 - Liquidazione dell'equo indennizzo
Art. 23 - Aggravamento sopravvenuto della menomazione
Art. 25 - Rinvio
Art. 26 - Assemblea sindacale
Art. 27 - Aspettative e permessi sindacali
Art. 28 - Locali e diritto di affissione
Art. 29 - Trattamento economico
Art. 30 - Progressione economica
Art. 31 - Lavoro ordinario notturno e festivo
Art. 32 - Compenso per prestazioni straordinarie
Art. 33 - Trattamento di missione
Art. 34 - Decadenza
Art. 36 - Inquadramento
Art. 37 - Inquadramento nel VII livello
Art. 40 - Posti messi a concorso
Art. 41 - Titoli valutabili
Art. 42 - Svolgimento del concorso
Art. 44 - Riserva di posti per il primo concorso
Art. 46 - Approvazione degli allegati Sono approvati i seguenti allegati:
Art. 47 - Decorrenza
Art. 49 - Norma interpretativa
Art. 50 - Norma finale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Livelli retributivi
Il ruolo unico regionale si articola nei seguenti livelli retributivi: 1 livello parametro 100; 2 livello parametro 116; 3 livello parametro 130; 4 livello parametro 142; 5 livello parametro 167; 6 livello parametro 178; 7 livello parametro 220; 8 livello parametro 333. Gli artt. 9 e 110 della l. r. 20- 7- 1973 n. 25 sono abrogati.
Art. 2
Assunzioni
La copertura dei posti previsti nel ruolo unico regionale avviene per pubblico concorso, fatte salve le norme sulle assunzioni obbligatorie.
Il concorso consiste in un accertamento comparato della idoneità dei candidati ammessi, effettuato mediante valutazione dei titoli e di prove scritte e/ o pratiche e orali, rapportate alla formazione culturale e professionale richiesta per il posto messo a concorso, fatto dalla commissione giudicatrice costituita e nominata a norma dell'art. 2 della lr 1- 8- 1978, n. 27.
I concorsi per l'assunzione in posti appartenenti a qualifiche del pimo e secondo livello retributivo, possono consistere, in deroga a quanto stabilito al comma precedente, in una valutazione comparativa dei soli titoli dei candidati ammessi. Nei concorsi relativi a posti di I e II livello costituiscono titoli valutabili anche quelli relativi al carico familiare e allo stato di occupazione del candidato e dei componenti il suo nucleo familiare.
I singoli provvedimenti che indicono i concorsi ne stabiliscono modalità e procedimenti, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riserve di posti e preferenze.
Il numero massimo dei posti che può essere messo a concorso per ciascuna qualifica funzionale è pari al numero dei posti vacanti aumentato del numero di posti che si renderanno vacanti per collocamenti a riposo d' ufficio entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento che indice il concorso. Le nomine per la copertura di questi ultimi sono conferite quando gli stessi siano effettivamente disponibili.
La nomina è conferita agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria finale, anche per la copertura degli ulteriori posti che si renderanno vacanti entro un anno dalla data della sua approvazione. Le nomine per la copertura di questi ultimi sono conferite quando gli stessi siano effettivamente disponibili.
La disposizione di cui al comma che precede non si applica per la copertura di posti derivanti da aumento dei posti istituiti per le qualifiche del ruolo unico.
La procedura per indire i concorsi è stabilita dall'art. 44 della lr 23 aprile 1979 n. 12.
L'ammissione dei candidati al concorso è effettuata dalla Giunta regionale. L'esclusione può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato.
Sono abrogati gli artt. 14, 15, 17 e 19 della l. r. 20- 7- 1973, n. 25, l'art. 1 della l. r. 1- 8- 1978, n. 27 e l' art. 2 della l. r. 1- 8- 1978, n. 28.
Art. 3
Riserva di posti per il personale interno
Un quarto dei posti messi a concorso pubblico, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato ai collaboratori regionali di ruolo inquadrati in qualifiche funzionali appartenenti al livello retributivo immediatamente inferiore a quello nel quale è compresa la qualifica del posto messo a concorso. La riserva opera nei confronti dei collaboratori in possesso di un' anzianità di servizio di almeno 5 anni nel livello di appartenenza. Nei concorsi per posti appartenenti a qualifiche funzionali comprese nel 3 e 4 livello retributivo, la riserva opera per i collaboratori regionali di ruolo inquadrati in qualifiche comprese nei due livelli immediatamente inferiori rispetto a quello del posto messo a concorso i quali abbiano una anzianità di servizio complessivo di 5 anni nelle qualifiche dei due livelli inferiori o di 3 anni in qualifiche del solo livello immediatamente inferiore. La riserva non opera se il posto messo a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.
L'articolo 16 della legge regionale 20- 7- 1973 n. 25, è abrogato.
Art. 4
Requisiti di ammissione Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:
a) La cittadinanza italiana;
b) L'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 o, per i posti delle qualifiche funzionali appartenenti all'VIII livello retributivo, a 40;
c) L'idoneità fisica all'impiego;
d) Il possesso dei diritti civili e politici e della buona condotta;
e) Il possesso della formazione culturale e professionale richiesta dall'allegato 9, tabella 5 della legge regionale 23 aprile 1979 n. 12, come modificato con la presente legge.
Il limite massimo di età non si applica per i dipendenti di ruolo dello Stato e degli enti pubblici anche economici.
Per le categorie di candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe ai limiti di età, si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.
I requisiti devono essere già posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
L'art. 18 della legge regionale 20- 7- 1973, n. 25, è abrogato.
Art. 5
Graduatoria e sua utilizzazione
Espletate le prove finali del concorso, la commissione di esame forma la graduatoria dei concorrenti con indicazione del punteggio da ciascuno conseguito.
Il Consiglio, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.
La graduatoria è pubblicata, dopo l'approvazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione decorrono, per tutti gli interessati, i termini per eventuali impugnative.
I posti che i vincitori lascieranno scoperti per qualsiasi causa sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nello stesso concorso, secondo l'ordine della graduatoria. Questa conserva validità per un anno dalla data della sua approvazione.
Gli articoli 21 e 25 della legge regionale 20- 7- 1973, n. 25, sono abrogati.
Art. 6
Prestazioni straordinarie
In presenza di situazioni di carattere eccezionale, temporaneo e contingente, al collaboratore regionale può essere richiesto di effettuare prestazioni oltre l'orario normale.
L'amministratore competente, o per sua delega il responsabile del servizio, deve disporre e autorizzare preventivamente l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.
Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 150 ore annue.
La Giunta regionale, previa ricerca di intesa sui criteri tramite un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, può disporre, con deliberazioni periodiche, in deroga al limite massimo individuale di cui al precedente comma, prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.
L'art. 36 della legge regionale 20- 7- 1973, n. 25, è abrogato.
Art. 7
Svolgimento di incarichi pubblici
Il collaboratore regionale che riveste la carica di pubblico amministratore, qualora non possa fruire dell'aspettativa ai sensi dell'art. 1 della legge 12- 12- 1966, n. 1078 , è autorizzato ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato e comunque per non oltre dodici ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.
La Giunta regionale, in accordo con le locali associazioni
ANCI e UPI, procede con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione alle entità degli incarichi svolti ed indica la documentazione necessaria.
Art. 8
Patrocinio legale
La Regione si fa carico delle spese relative al patrocinio legale dei collaboratori regionali nei giudizi civili, amministrativi, contabili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio commessi in esecuzione di disposizioni, ordini o istruzioni generali o speciali, formalmente impartite.
La Regione si può altresì fare carico delle spese di patrocinio legale del collaboratore, allorquando la Giunta regionale ne riconosca l'opportunità, avendo riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti a possibili conflitti d' interesse fra la Regione ed il collaboratore chiamato in giudizio, purchè il giudizio trovi origine in fatti o cause di servizio. I relativi provvedimenti sono adottati dalla Giunta regionale.
Art. 9
Criteri per la mobilità territoriale del personale nell'ambito dell'Ente
La " mobilità esterna ", disciplinata dal presente articolo, si attua con l'assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza.
Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di trenta minuti, l'assegnazione ad una sede esterna, come sopra definita, si effettua portandone a conoscenza tutto il personale, previa ricognizione delle richieste e delle aspirazioni del personale, attraverso opportune graduatorie tra i dipendenti di qualifica corrispondente a quella richiesta per la sede di destinazione sulla base dei criteri oggettivi concordati con le OOSS, a livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, età, anzianità di servizio, necessità di studio.
Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l'individuazione del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non supera la durata di trenta minuti.
Al solo scopo di assicurare in via d' urgenza la continuità dei servizi, l'Amministrazione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati d' ufficio per la durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili.
Art. 10
La mobilità territoriale: condizioni di svolgimento
In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alle Regioni, e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal Comune della precedente sede non oltre 40 Km. ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.
In tal caso l'Amministrazione provvederà a rimborsare al lavoratore la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.
Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località di partenza a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.
E' impegno dell'Amministrazione ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con caratteri di flessibilità - nel rispetto del monte ore settimanale obbligatorio - che favoriscono le possibilità dei lavoratori di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea. Non rientrano nella disciplina del presente articolo:
a) gli spostamenti temporanei di dipendenti per svolgere in altre località compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missione, da sottoporre alla disciplina specifica di questo istituto;
b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento di compiti propri della qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto del lavoratore, alle condizioni previste dalla normativa dell'ente di appartenenza, o, ove disponibili, mediante l'uso dei mezzi dell'amministrazione.
Art. 11
Mobilità tra enti
Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.
Il collaboratore eventualmente comandato ai sensi del precedente comma svolge presso l'ente delegato mansioni corrispondenti a quelle della qualifica funzionale regionale cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell' ente medesimo.
Non può disporsi in alcun modo dei posti del personale comandato.
Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti articoli sulla mobilità. L'art. 44 della l. r. 20 luglio 1973, n. 25, è abrogato.
Art. 12
Congedo ordinario
Il collaboratore regionale ha diritto, in ogni anno di servizio, a un congedo ordinario irrinunziabile e retribuito di 26 o 30 giorni lavorativi a seconda che l'orario di servizio si articoli in 5 giorni o in 6 giorni nella settimana. In tali congedi sono comprese le due giornate di congedo ordinario stabilite con la legge 23- 12- 1977 n. 937 .
Il collaboratore ha altresì, diritto a 4 giornate di riposo ai sensi della stessa legge; esse devono essere comunque fruite nell'anno solare. La ricorrenza del Santo Patrono è riconosciuta giornata festiva.
Il congedo ordinario deve essere usufruito in modo da comprendere almeno 20 giorni in un solo o al massimo in due periodi. Per eccezionali esigenze di servizio la fruizione del congedo ordinario può essere consentita a tutto il 30 giugno dell'anno successivo.
Il primo e secondo comma dell'articolo 45 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sono abrogati.
Art. 13
Congedo straordinario
Il collaboratore regionale ha diritto al congedo straordinario retribuito nei seguenti casi, documentandone la relativa causale:
a) per matrimonio: giorni 15 consecutivi, compreso quello della sua celebrazione;
b) per esami, prove di concorso o di abilitazione nei giorni in cui le singole prove sono sostenute; qualora la sede ove si effettua la prova disti oltre 100 Km. dal comune di residenza, il congedo viene concesso anche nelle giornate immediatamente precedenti e seguenti. Comunque in nessun caso si possono superare i 20 giorni all'anno;
c) per donazione di sangue: il giorno del prelievo;
d) per cure: fino a 1 mese per mutilati, invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con successiva dimostrazione delle avvenute terapie, a pena di revoca del congedo concesso;
e) per gravi motivi: fino a 5 giorni nell'anno;
f) per cure ai figli inferiori a 3 anni e in stato di malattia: fino a 1 mese nell'arco del triennio, a trattamento intero;
g) per gravidanza e puerperio e per astensione facoltativa entro il primo anno di vita del bambino: nei limiti e con le modalità della legge 30- 12- 1971, n. 1204 ; il trattamento economico è corrisposto per intero nel periodo di astensione obbligatoria;
h) per affidamento a scopo di adozione o affiliazione di un minore: fino a 3 mesi, allorchè il minore, all'atto dell'affidamento, non abbia compiuto 6 anni di età;
i) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;
l) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione del congedo ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta.
L'istituto si applica a un numero di collaboratori non superiore al 3% del personale, per ciascun anno scolastico.
La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione organica unica, le modalità e la documentazione giustificativa per la richiesta e la concessione dei congedi straordinari di cui sopra.
Gli articoli 46 e 47 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sono abrogati.
Art. 14
Aspettativa
Il primo comma dell'articolo 48 della legge 20 luglio 1973, n. 25 , è così sostituito:
Il collaboratore regionale può essere collocato in apsettativa per servizio militare o per assolvere funzioni pubbliche elettive.
Art. 15
Assenza per malattia
In caso di malattia, il collaboratore regionale deve darne immediata comunicazione al proprio ufficio, indicando l'eventuale variazione di recapito. Se l'assenza si protrae oltre due giorni, il collaboratore deve fare pervenire al proprio ufficio, entro il terzo giorno di assenza, un certificato del medico curante attestante la natura e la prevedibile durata di malattia.
L'accertamento dell'esistenza, della continuazione e della cessazione dello stato di malattia, è effettuato, a richiesta del responsabile del servizio o dell'interessato, dai servizi ispettivi dell'ente che eroga al collaboratore l'assistenza mutualistica. Ove questi non siano in condizione di provveder, l'accertamento è effettuato dall'ufficiale sanitario, o da un medico designato da un ospedale scelto dalla Giunta regionale.
Sui criteri generali di effettuazione del controllo, devono essere sentite le rappresentanze sindacali di categoria.
A tutte le attività relative a tali accertamenti, può assistere un medico di fiducia del collaboratore il quale ha diritto di fare verbalizzare le proprie osservazioni.
Qualora lo stato di malattia non sia riconosciuto o gli accertamenti non abbiano potuto avere luogo per fatto imputabile al collaboratore, l'assenza è considerata dall'inizio ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.
Il collaboratore regionale, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico:
- per i primi 13 mesi: intero;
- per i successivi sette mesi: ridotto al 50%.
Il periodo durante il quale il collaboratore è assente per malattia, è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.
Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i sei mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.
Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante quando fra essi non intercorra un periodo di almeno tre mesi di attivo servizio.
Gli articoli 41 e 49 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sono abrogati.
Art. 16
Congedo straordinario non retribuito
Il collaboratore può essere collocato in congedo straordinario non retribuito nei seguenti casi:
a) per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia: fino ad un anno.
Al collaboratore che ha già fruito di un anno di congedo straordinario non retribuito per gravi e motivate ragioni personali e familiari, può essere concesso ulteriore congedo allo stesso titolo, soltanto se sia trascorso un periodo di servizio attivo della durata di almeno tre mesi dalla cessazione del precedente congedo.
b) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori ai tre anni, dopo il primo mese di congedo retribuito.
Il congedo straordinario concesso a norma del punto
a) del primo comma del presente articolo, riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza. Al congedo concesso ai sensi del punto b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 1204/' 71 .
Il collaboratore regionale che intende ottenere il collocamento in congedo straordinario non retribuito per gravi ragioni personali e di famiglia, deve presentare motivata domanda al Presidente della Giunta regionale o all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a seconda della sua assegnazione.
La Giunta regionale decide in merito entro 30 giorni, sentito il parere delle rappresentanze sindacali di categoria.
Qualora detto parere non pervenga entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è stato richiesto, il provvedimento della Giunta è comunque legittimamente adottato.
Il collaboratore regionale interessato deve continuare a prestare servizio fino a quando il congedo richiesto non gli sia stato concesso.
La mancata assunzione della decisione entro 30 giorni comporta l'accettazione della richiesta. La richiesta può essere respinta per motivi di servizio e, in tal caso, deve darsene apposita comunicazione motivata all'interessato, o può essere accolta in parte, sempre motivandone le ragioni.
L'articolo 50 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è abrogato.
Art. 17
Cumulo di assenze
La durata di più periodi di assenza per malattia, per congedo straordinario non retribuito per motivi personali o familiari, per richiamo volontario alle armi, non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravità al collaboratore assente per malattia che abbia raggiunto il limite di cui al comma precedente, o quello di cui al sesto comma dell'articolo 15, può essere concesso dalla Giunta, in base a motivata richiesta, un ulteriore periodo di assenza per malattia non superiore a dodici mesi. Tale ulteriore periodo, non è utile ai fini della corresponsione del trattamento economico, dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza. L'articolo 54 della legge 20 luglio 1973, n. 25 , è abrogato.
Art. 18
Segnalazione dell'infermità o infortunio che si ritiene per causa di servizio
Il collaboratore regionale che contragga un' infermità, derivante o meno da infortunio, che lo stesso ritenga possa dipendenre da causa di servizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al servizio regionale al quale è assegnato, nella quale dovrà specificare la natura dell'infermità, le cause e le circostanze che ne hanno determinato l'insorgere.
Nel caso di infermità derivante da infortunio, dovranno essere indicati giorno, ora e luogo, la sede anatomica delle ferite e lesioni riportate, le circostanze che vi concorsero e l'eventuale colpa di terzi, precisando, se possibile, i nomi dei testimoni o di chi possa essere accorso subito dopo.
Il responsabile del servizio regionale di appartenenza, una volta ricevuta l'anzidetta comunicazione, o venuto a conoscenza di un infortunio o infermità che si possano presumere dipendenti da causa di servizio, provvede senza indugio ad effettuare una preliminare istruttoria sul fatto, in contraddittorio con l'interessato, che potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale di sua fiducia, raccogliendo tutti gli elementi idonei a provare la natura dell' infermità e la sua entità, e provvedendo altresì ad accertare le circostanze che hanno concorso al verificarsi dell'evento nonchè ad acquisire gli elementi di giudizio che possano risultare utili ai fini di un eventuale riconoscimento dell'infermità stessa da causa di servizio.
Uguali accertamenti sulle circostanze ed acquisizioni di documentazioni saranno operati nel caso di decesso che possa presumersi dipendente da causa di servizio.
Esperiti gli anzidetti accertamenti, tutti gli atti, corredati da una circostanziata relazione, debbono essere trasmessi al servizio personale per l'inserimento nel fascicolo personale del collaboratore.
Art. 19
Procedimento per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio
Il collaboratore, o in caso di suo decesso gli aventi diritto, che intendano chiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, o del decesso, debbono presentare domanda, inoltrandola al servizio personale, entro i seguenti termini:
1) in caso di infermità derivante da infortunio: sei mesi dalla data dell'infortunio o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità stessa. Nel caso di ulteriori manifestazioni di infermità conseguenti all'infortunio la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui tali infermità si sono manifestate;
2) in caso di infermità non derivanti da infortunio: sei mesi dal loro insorgere.
Le domande di riconoscimento della causa di servizio dovranno contenere l'indicazione della natura dell'infermità, le cause che la produssero, le circostanze che vi concorsero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica;
ad esse può essere allegata la documentazione che i proponenti riterranno opportuno produrre.
Ove sia mancata la segnalazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, il servizio personale provvederà a richiedere al responsabile del servizio cui appartiene il collaboratore interessato di effettuare l'istruttoria e redigere la relazione di cui al secondo e quarto comma di detto articolo.
Il collaboratore deve quindi essere sottoposto ad accertamento sanitario da una Commissione medica costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale composta da un sanitario designato dal collaboratore e presieduta da un terzo designato di comune accordo; in difetto di tale accordo, la designazione verrà richiesta all'ordine dei medici del capoluogo di residenza del collaboratore.
La commissione medica di cui sopra, cui è devoluta la competenza di accertare la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dichiara anche se, a suo giudizio, l'infermità stessa costituisce o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio e se abbia prodotto o meno menomazione dell'integrità fisica e, in caso affermativo, a quale categoria, prevista dalle tab. A e B annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 , è ascrivibile la predetta menomazione.
Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è effettuato con provvedimento della Giunta regionale.
Qualora il dipendente, già assente per infermità dipendente da causa di servizio, non possa - allo scadere del termine massimo dell'assenza per malattia - riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte della commissione medica.
A tale commissione sono demandati anche gli adempimenti previsti dall'art. 107 della lr 20 luglio 1973, n. 25, ai fini della dispensa del collaboratore dall'impiego per invalidità permanente nonchè gli eventuali accertamenti ritenuti necessari per constatare l'intervenuta inidoneità fisica di cui all'art. 34 della citata legge regionale.
L'onorario del sanitario designato dal collaboratore è a carico dell'interessato, salvo rimborso nel caso la pronunzia della Commissione sia favorevole all'istante.
Art. 20
Equo indennizzo e rimborso spese di cura
In conformità alle norme contenute nei DDPPRR 10- 1- 1957, n. 3 e 3- 5- 1957, n. 686, il collaboratore, non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'INAIL, che, per infermità contratta per cause di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tab. A e B del DPR 23 dicembre 1978, n. 915 , compete un equo indennizzo nonchè il rimborso delle sole spese di cura, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente alla eventuale parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il collaboratore abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.
Per quanto attiene modalità ed organi competenti al riconoscimento dell'equo indennizzo, valgono le norme di cui ai successivi articoli.
Art. 21
Modalità e procedure per la concessione dell'equo indennizzo
Per conseguire l'equo indennizzo il collaboratore deve presentare domanda al servizio personale, trasmettendola mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicata la decisione che riconosce la dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio o entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione medesima in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto di impiego.
Nel caso di decesso del collaboratore o del pensionato prima della scadenza del termine di cui al primo comma, la domanda può essere proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso.
Qualora la categoria di menomazione non risulti dalla dichiarazione di cui all'articolo 18 o la menomazione sia intervenuta successivamente al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il collaboratore che abbia presentato domanda per la concessione dell'equo indennizzo, è sottoposto a visita da parte del collegio medico di cui allo stesso articolo.
Detto collegio redige processo verbale della visita dal quale, oltre le generalità del collaboratore e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione della integrità fisica, deve risultare:
1) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza della infermità dichiarata a suo tempo come dipendente da causa di servizio;
2) la categoria prevista dalle tab. A e B annesse al DPR n. 915 del 23 dicembre 1978 , cui è ascrivibile la predetta menomazione.
Il servizio personale rimette tutti gli atti alla Giunta regionale, corredandoli con una relazone nella quale siano riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e tutte le altre circostanze che possono far ammettere o escludere la concessione dell'equo indennizzo. La relazione deve concludere formulando proposte in ordine all'accoglimento o meno della richiesta e con quali modalità.
La Giunta acquisisce sulle proposte del servizio personale il parere dei servizi affari istituzionali, legislativo, legale e igiene pubblica.
Art. 22
Liquidazione dell'equo indennizzo
L'equo indennizzo è riconosciuto e liquidato secondo equità con provvedimento della Giunta regionale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità all'allegato B annesso alla presente legge.
L'indennizzo viene liquidato in base alla retribuzione prevista dalle norme vigenti alla data del provvedimento di liquidazione.
L'età ed il livello alle quali si ha riguardo ai fini della liquidazione stessa sono quelle che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso.
L'indennizzo è ridotto del 25% se il collaboratore ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo.
Va dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal collaboratore in virtù di assicurazione a carico della Regione.
Nulla può essere liquidato al collaboratore se la menomazione dell'integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui.
Art. 23
Aggravamento sopravvenuto della menomazione
Entro cinque anni dalla data della liquidazione dell'equo indennizzo, la Regione, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale sia stato concesso, può provvedere, su richiesta del collaboratore, e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo già concesso.
In tale ipotesi il collaboratore è sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo.
Art. 24
Cumulo dell'equo indennizzo con ulteriori menomazioni dell'integrità fisica o con la pensione privilegiata
L'equo indennizzo è ridotto della metà se il collaboratore consegua anche la pensione privilegiata.
Nel caso inoltre in cui il collaboratore riporti, per causa di servizio, altra menomazione dell'integrità fisica, si procede alla liquidazione del nuovo indennizzo se la menomazione complessiva dell'integrità fisica rientri in una classe di invalidità superiore a quella precedentemente determinata.
Dal nuovo indennizzo è detratto quanto in precedenza liquidato.
Art. 25
Rinvio
Per tutto quanto non previsto, valgono le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato in materia di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di equo indennizzo.
Si intendono estese alla legislazione regionale tutte le modifiche che le predette norme possano subire.
Art. 26
Assemblea sindacale
I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizoo, fuori dell'orario di lavoro.
Possono altresì, riunirsi durante l'orario medesimo, nei limiti di dieci ore annue.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate ai competenti Organi regionali.
Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla Giunta, d' intesa con le organizzazioni sindacali interessate.
Sono abrogati il primo e secondo comma dell'art. 56 della lr 20 luglio 1973, n. 25.
Art. 27
Aspettative e permessi sindacali
I dipendenti regionali che ricoprono cariche sindacali nazionali sono, a domanda da presentare per il tramite della competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali, nei limiti del contingente complessivo di aspettative sindacali a livello nazionale convenuto in una unità ogni 5.000 dipendenti o frazione superiore a 2.500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Il coordinamento tra Regioni e Sindacati sulle aspettative in campo nazionale avviene presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le Organizzazioni sindacali indicano la ripartizione e i contingenti di aspettative nazionali.
In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito della legge - quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione.
Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti per il livello di appartenenza.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.
Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuale, complessivo per tutte le Organizzazioni Sindacali, pari a tre ore pro - capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, maggiorato del 5%.
Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla Giunta d' intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.
Gli artt. 59 e 60 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sono abrogati. All'art. 58 lett. c) della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, vengono soppresse le parole: " e fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico elettivo ".
Art. 28
Locali e diritto di affissione
Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale e ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La Regione pone, altresì, di volta in volta a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale.
Qualora il numero dei dipendenti di una unità, sede o altra entità organizzativa sia superiore a 10, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per l'affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.
Gli art. 62 e 63 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sono abrogati.
Art. 29
Trattamento economico
Il trattamento economico del personale è informato al principio dell'onnicomprensività ed è costituito:
- dallo stipendio iniziale annuo lordo stabilito per i singoli livelli funzionali della tabella seguente: I liv. funz. stipendio annuo lordo 1.800.000 II liv. funz. stipendio annuo lordo 2.088.000 III liv. funz. stipendio annuo lordo 2.340.000 IV liv. funz. stipendio annuo lordo 2.556.000 V liv. funz. stipendio annuo lordo 3.006.000 VI liv. funz. stipendio annuo lordo 3.204.000 VII liv. funz. stipendio annuo lordo 3.960.000 VIII liv. funz. stipendio annuo lordo 5.994.000
- dalla tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno, in misura pari a un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;
- dalla indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato;
- dai compensi per lavoro ordinario notturno e festivo di cui al successivo art. 31. L'art. 96 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 e la tabella D annessa alla stessa legge sono abrogati.
Art. 30
Progressione economica
Lo stipendio iniziale annuo lordo è suscettibile di incrementi per scatti e classi nella misura e con le modalità di seguito specificate:
a) cinque classi stipendiali, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16 per cento costante sull'iniziale del livello;
b) scatti del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale o aumentato delle classi in godimento. Gli scatti si conseguono ogni biennio successivo al conseguimento della classe, compresa l'iniziale, e sono assorbiti all'atto dell'acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il 20 anno sono illimitati.
Gli scatti biennali possono essere anticipati, a domanda, a seguito della nascita di figli alla condizione che di tale beneficio fruisca uno solo dei genitori.
L'anticipazione è concessa dal 1 giorno del mese successivo rispetto a quello della nascita.
L'accertamento di prestazioni lavorative chiaramente insufficienti, di cui agli artt. 42 e 43 della legge regionale 20- 7- 1973, n. 25, ovvero la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dallo stipendio, di cui all'articolo 68 della stessa legge, comportano il ritardo di un anno per il conseguimento degli scatti e classi successive. L'art. 97 della l. r. 20- 7- 1973, n. 25, è abrogato.
Art. 31
Lavoro ordinario notturno e festivo
L'eventuale servizio ordinario notturno, intendendosi tale quello prestato fra le ore 22 e le ore 66, comporta l' erogazione di un compenso pari a lire 400 orarie.
L'eventuale servizio ordinario di turno prestato in giornate riconosciute festive per legge comporta l'erogazione di un compenso di L.2.700, se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, di L.1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, alla condizione peraltro che la presentazione risulti non inferiore a 2 ore.
Le disposizioni di cui al I comma del presente articolo non si applicano per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.
I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.
Art. 32
Compenso per prestazioni straordinarie
Il compenso orario per prestazioni straordinarie è determinato secondo la seguente formula: (retribuzione iniziale di livello + rateo 13a mensilità) diviso 175, maggiorato del 15 per cento per prestazioni rese in orario diurno
- si intendono diurne le ore comprese fra le 6 e le 22 - e in giorni feriali; maggiorato del 30% per prestazioni rese in orario notturno - si intendono notturne le ore comprese fra le 22 e le 6 - e nei giorni considerati festivi per legge; maggiorato del 50% per prestazioni rese in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge.
Gli importi così ottenuti sono ulteriormente maggiorati di una somma pari a un 175 dell'ammontare della indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1 gennaio di ciascun anno.
I compensi orari per prestazioni straordinarie attualmente corrisposti sono mantenuti fino al 31- 12- 79, qualora risultino di importo superiore al compenso calcolato a norma del presente articolo.
Le prestazioni straordinarie possono essere compensate con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario, in accordo con il collaboratore e previa definizione dei criteri in base ai quali effettuare il recupero.
Art. 33
Trattamento di missione
Il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale è disciplinato dalla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 55, l'art. 3 della quale viene modificato come segue:
" personale appartenente ai livelli VII, VI, V, IV " è sostituita con " personale appartenente ai livelli VIII, VII, VI, V "; al quinto comma la frase " ai livelli VII e VI " è sostituita con " ai livelli VIII e VII ".
Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura ed alla entità dei compiti da svolgere.
Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle in sede al raggiungimento dei limiti individuali autorizzati.
Art. 34
Decadenza
La lettera c) di cui al primo comma dell'art. 69 della legge 20- 7- 1973, n. 25 è soppressa ed è aggiunta quale lettera f) al primo comma dell'art. 106 della stessa legge.
Art. 35
Adeguamento di disposizioni della legge regionale
23 aprile 1979, n. 12
Nel quinto comma dell'art. 22 della lr 23 aprile 1979, n. 12, le parole " livello retributivo non inferiore al VI " vengono sostituite con le parole " livello retributivo non inferiore al VII ".
Nel quarto comma dell'art. 24 della predetta legge le parole " assimilata al V livello retributivo " e " assimilate al IV livello retributivo " sono rispettivamente così sostituite:
" assimilata al VI livello retributivo ", e " assimilate al V livello retributivo ".
Nel quarto comma dell'art. 25, primo alinea, della predetta legge le parole " assimilate al V livello retributivo " e " assimilate al IV livello retributivo " sono rispettivamente così sostituite:
assimilate al VI livello retributivo " e " assimilate al V livello retributivo "; nel secondo alinea, le parole " assimilate al VI livello retributivo ", " assimilate al V livello retributivo " e " assimilate al IV livello retributivo " sono rispettivamente così sostituite: " assimilate al VII livello retributivo ", " assimilate al VI livello retributivo " e " assimilate al V livello retributivo " e " assimilate al IV livello retributivo " sono rispettivamente così sostituite: " assimilate al VI livello retributivo " e " assimilate al V livello retributivo "; nel quarto alinea, le parole " assimilata al IV livello retributivo " sono sostituite con le parole " assimilata al V livello retributivo ".
Nel quinto comma dell'art. 26 della predetta legge, le parole " assimilata al VII livello retributivo ", " assimilata al VI livello retributivo ", " assimilata al V livello retributivo " e " assimilata al IV livello retributivo " sono rispettivamente così sostituite:
assimilata all'VIII livello retributivo ", " assimilata al VII livello retributivo ", " assimilata al VI livello retributivo " e " assimilata al V livello retributivo ".
Nel secondo comma dell'art. 36 della predetta legge i livelli retributivi " VI " e " VII " sono rispettivamente sostituiti con " VII " e " VIII ".
Nel primo comma dell'art. 37 della predetta legge, il livello retributivo " VII " viene sostituito con il livello " VIII ".
Nel quarto, settimo e nono comma dell'art. 38 della predetta legge il livello retributivo VII viene sostituito con il livello VIII.
Ai coordinatori incaricati a norma dell'art. 2 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, viene corrisposta, fino alla cessazione dell'incarico, una indennità pari al 25% della retribuzione base dell'VIII livello retributivo.
Nel terzo comma, punto 1, all'art. 47 della predetta legge e nel quarto e sesto comma dello stesso articolo il livello retributivo " VII " è sostituito con il livello retributivo " VIII ".
I collaboratori regionali, già assegnati ai gruppi consiliari alla data del 30 settembre 1978, mantengono tale assegnazione anche se, a norma della presente legge, conseguano l'inquadramento in livelli retributivi superiori rispetto a quelli ai quali sono assimilate, a norma del secondo comma del presente articolo, le qualifiche di segretario e addetto al gruppo consiliare.
Art. 36
Inquadramento
Con decorrenza dal 1- 10- 1978 i collaboratori regionali di ruolo sono inquadrati d' ufficio nei livelli retributivi di cui all'art. 1 della presente legge sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui all'allegato A e relative note esplicative, o degli ulteriori criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
L'inquadramento è disposto dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
Il meccanismo economico stabilito all'art. 43 della presente legge si applica, sia nel caso di inquadramento nel livello funzionale corrispondente, in base all'allegato A, a quello nel quale il personale è inquadrato alla data del 30 settembre 1978, sia nel caso di inquadramento in livello funzionale superiore, a seguito dell'applicazione di quanto disposto nei successivi artt. 37, 38 e 39.
Art. 37
Inquadramento nel VII livello
Il personale in servizio alla data del 30- 9- 1978 che appartiene al V livello di cui alla legge regionale 20- 7- 73 n. 25 e che, in applicazione della tabella di corrispondenza, allegato A, avrebbe titolo all'inquadramento nel VI livello, è inquadrato nel VII livello dall'1- 10- 78, qualora alla stessa data, risulti in possesso di una anzianità di servizio effettivo di 3 anni nel predetto livello o nelle qualifiche ad esso corrispondenti.
Il restante personale appartenente al V livello è inquadrato nel VI livello per il tempo ancora necessario alla maturazione del triennio di servizio effettivo richiesto per il passaggio al livello superiore.
Lo stesso meccanismo economico stabilito dal successivo art. 43, si applica anche nel caso di inquadramento nel VII livello in data posteriore al 1 ottobre 1978.
Art. 38
Inquadramento nel VI livello del personale docente
Il personale docente dei Centri regionali di formazione professionale che, a sensi della tabella allegato A, andrebbe inquadrato nel V livello funzionale, è inquadrato al VI livello se esercita una funzione docente per la quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale risulti in possesso.
Al personale inquadrato a norma del comma precedente, non si applica il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 37 della presente legge.
Art. 39
Concorso riservato per l'accesso al livello superiore
I collaboratori regionali che, in applicazione della tabella di corrispondenza, allegato A, devono essere inquadrati nei livelli funzionali III( par. 130), IV( par. 142) e V ( par. 167), possono partecipare a concorsi interni riservati, per soli titoli, per accedere al livello immediatamente superiore, purchè abbiano i seguenti requisiti:
34 22 essere in possesso, alla data del 30- 9- 1978, di una anzianità effettiva minima di anni otto, senza demerito, maturata nel livello II regionale, ex lege n 25/ 73, e nelle qualifiche della categoria operaia della amministrazione di provenienza, per partecipare al concorso riservato per l'accesso al IV livello (parametro 142);
34 22 essere in possesso, alla data del 30- 9- 1978, di una anzianità effettiva minima di anni otto, senza demerito, maturata nel IIII livello regionale, ex lege n. 25/ 73, e nelle qualifiche della carriera esecutiva e assimilabili, escluse in ogni caso le qualifiche operie, della amministrazione di provenienza per partecipare al concorso riservato per l'accesso al V livello (parametro 167);
34 22 essere in possesso, alla data del 30- 9- 1978, di una anzianità effettiva minima di anni otto, senza demerito, maturata nel IV livello regionale, ex lege n. 25/ 73, e nelle qualifiche della carriera di concetto e assimilabili della amministrazione di provenienza, per partecipare al concorso riservato per l'accesso al VI livello( par. 178);
34 22 essere inquadrati nel ruolo regionale con decorrenza da data non posteriore al 1 aprile 1976, per partecipare ai suddetti concorsi.
Ai fini di cui ai punti precedenti è utile il servizio non di ruolo prestato presso l'Amministrazione di provenienza, valutandolo secondo la normativa regionale vigente.
Sono pertanto esclusi dai concorsi di cui al presente articolo tutti i collaboratori regionali che a qualunque titolo
- applicazione del contratto nazionale recepito con la presente legge, applicazione art. 68 DPR 748/ 1972 , tabella di primo inquadramento, applicazione del beneficio di primo inquadramento di cui all'art. 115 della legge regionale n. 25/ 73, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento di titoli di studio - siano già, o vengano, inquadrati in livelli, ex lege n. 25/ 1973, corrispondenti a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione.
I posti da mettere a concorso non possono superare il 30% del numero complessivo dei posti attribuiti alla data del 30- 9- 1978 ai livelli funzionali retribuiti III, IV, e V di cui alla lr n. 28/ 78. Il numero dei posti così determinato viene ridotto del numero di posti attribuiti ai vincitori dei concorsi interni di cui all'art. 55 della lr 2o/ 4/ 1979, n. 12.
I vincitori dei concorsi di cui al presente articolo vengono inquadrati nel livello superiore con decorrenza 1 ottobre 1978.
Al personale inquadrato a norma del presente articolo nel VI livello non si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 37 della presente legge.
In relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero derivare dai concorsi interni di cui al presente articolo saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli; questi posti potranno essere conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri.
Art. 40
Posti messi a concorso
Per i concorsi di cui all'articolo precedente sono messi a concorso i posti seguenti:
34 22 per il passaggio al IV livello, par. 142, posti n. 56 pari al 30% dei posti attribuiti al II livello retributivo funzionale dall'art. 1 della LR 1- 8- 1978, n. 28;
34 22 per il passaggio al V livello - par. 167 - posti n. 59 pari al 30% dei posti attribuiti al III livello funzionale retributivo dal citato art. 1 della LR n. 28/ 78, diminuito di 115, numero corrispondente ai posti per i quali viene bandito il concorso interno di cui all'articolo 55 della lr 23- 4- 79, n. 12;
34 22 per il passaggio al VI livello - par. 178 - posti n. 85 pari al 30% dei posti attribuiti al IV livello funzionale retributivo dallo stesso art. 1 della lr n. 28/ 78 diminuito di 135, numero corrispondente ai posti per i quali viene bandito il concorso interno di cui all'articolo 55 della lr 23- 4- 1979, n. 12;
I posti riservati ai concorsi di cui all'art. 55 della citata lr 12/ 79 che non risultino assegnabili per la mancanza di idonei vengono portati in aumento del numero dei posti per la copertura dei quali sono banditi i concorsi di cui ai punti 2) e 3) del primo comma del presente articolo.
Nel caso che i posti messi a concorso per il passaggio ad uno dei livelli previsti dai precedenti punti 1, 2 e 3, non risultino in parte assegnabili per mancanza di idonei, la parte residuale dei posti stessi è portata in aumento di quelli da assegnare per il passaggio agli altri due, o all'altro, livello retributivo, ove le rispettive graduatorie presentino eccedenze di idonei rispetto ai posti messi a concorso.
Art. 41
Titoli valutabili
I titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nei concorsi di cui agli articoli precedenti, sono costituiti, ad esclusione di ogni altro, dall'anzianità di servizio posseduta in eccedenza a quella minima di otto anni richiesta per l'ammissione al concorso, dai titoli di studio posseduti, dal superamento di precedenti concorsi per l'accesso a posti di impiego presso la concorsi medesimi. Ai predetti titoli è assegnato il seguente punteggio:
a) anzianità di servizio: un punto per ogni anno di effettivo servizio, fino ad un massimo di venti punti;
b) titoli di studio: due punti per il possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al livello nel quale il collaboratore è inquadrato al 30- 9- 1978, e più precisamente: diploma di scuola media inferiore per gli appartenenti al II e III livello, diploma di scuola media superiore per gli appartenenti al IV livello; quattro punti per il possesso del titolo di studio prescritto per il livello al quale si concorre, e più precisamente: diploma di scuola media inferiore per l'accesso al IV livello, diploma di scuola media superiore per l'accesso al V livello, diploma di laurea per l'accesso al VI livello; due punti per ciascuno dei titoli di studio superiori o aggiuntivi rispetto a quelli predetti;
c) concorsi: tre punti per ogni concorso vinto a posti appartenenti a carriera superiore rispetto a quella cui si apparteneva all'atto dell'inquadramento; due punti per l'idoneità riportata nei medesimi; punti 1,5 per la vincita di ogni concorso a posti appartenenti alla stessa carriera cui si apparteneva all'atto dell'inquadramento e punti 1 per l'idoneità riportata nei medesimi. Il punteggio complessivo non potrà superare gli otto punti.
Art. 42
Svolgimento del concorso
Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori regionali che intendono partecipare ai concorsi di cui agli articoli precedenti devono presentare al servizio personale formale domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale.
Nella domanda devono essere espressamente indicati, a pena di non valutazione, i titoli, fra quelli indicati al precedente art. 41, che i concorrenti intendono far valere, allegando in originale o copia autentica la relativa documentazione.
I richiedenti possono fare riferimento a documentazioni inserite nel fascicolo personale in luogo di allegarle alla domanda.
La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata da un collaboratore regionale inquadrato al VII o VI livello ex lege 25/ 73 e appartenente al servizio cui è assegnato l'istante.
L'anzianità di servizio è accertata d' ufficio attraverso l'esame del fascicolo personale.
Alla ammissione al concorso, alla valutazione dei titoli e alla conseguente formazione della graduatoria provvede una unica commissione giudicatrice costituita a norma della lr 1- 8- 1978, n. 28.
In base all'ordine della graduatoria, la Giunta regionale dispone l'inserimento dei vincitori nel competente livello funzionale.
Art. 43
Posizione giuridica ed economica nel livello di inquadramento
La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all' art. 36, attribuisce ad ogni collaboratore, con decorrenza 1 ottobre 1978, una posizione giuridica ed economica nel livello retributivo nel quale il collaboratore stesso viene inquadrato a norma degli articoli precedenti. Fino alla data di maturazione del primo incremento retributivo, classe o scatto, previsto dalla progressione economica di cui al precedente art. 30, la posizione economica e quella giuridica possono transitoriamente non coincidere, come previsto nei successivi commi del presente articolo. In tal caso con il provvedimento di cui all'art. 36 della presente legge si attribuiscono al collaboratore una posizione economica ed una giuridica tra loro distinte.
La posizione economica stabilisce l'importo lordo da corrispondere a titolo di stipendio annuo ad ogni collaboratore ed è determinata dalla somma degli importi corrispondenti a:
- stipendio annuo in godimento al 30- 9- 1978, comprensivo di classi e scatti già maturati;
- assegni personali pensionabili;
- ulteriore somma, comprensiva di quella già attribuita a norma della legge regionale 2 aprile 1977, n. 14, pari a L.660.000 annue lorde per i collaboratori inquadrati al 30 settembre 1978 nel I, II e III livello, L.564.000 annue lorde per quelli inquadrati alla stessa data nel IV e V livello, L.516.000 annue lorde per quelli inquadrati alla stessa data nel VI livello e L.480.000 annue lorde per quelli inquadrati alla stessa data nel VII livello.
La posizione giuridica nel livello di inquadramento è quella della classe o scatto della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica d' inquadramento è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.
Al collaboratore viene, altresì, riconosciuto il " maturato in itinere " consistente nella quantificazione economica delle frazioni di tempo intercorse, alla data del 30- 9- 1978, dalle date di maturazione dell'ultima classe e dell' ultimo scatto o classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire rispettivamente la classe e lo scatto successivi, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l' attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente terzo comma. La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:
34 22 il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori ai 15 giorni;
34 22 si calcola l'incremento monetario, che, nella progressione economica orizzontale di cui agli artt. 96 e 97 della lr n. 25/ 73, deriva dallo scatto e dalla classe immediatamente successivi agli ultimi conseguiti (o dal secondo parametro retributivo) e si rapportano tali incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30- 9- 1978 per il loro raggiungimento.
Se il dipendente nella progressione economica in atto al 30- 9- 78 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto biennale si calcola sull'incremento economico successivo all'ultima classe o scatto maturato;
34 22 qualora i ratei di scatto e di classe (o secondo parametro retributivo) in corso di conseguimento nella progressione economica di cui al citato art. 97 della LR n. 25/ 73 virtualmente maturati alla data del 30- 9- 78 - definiti nel loro valore con la procedura prevista ai punti a) e b) - sommati alla posizione economica individuale come determinata dal secondo comma del presente articolo, diano, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito ad ogni effetto la posizione superiore;
34 22 qualora, a seguito dell'operazione di cui al precedente punto c), il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, il " maturato in itinere ", sommato alla eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dello scatto superiore, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica d' inquadramento acquisita. Ove dal saldo dell'operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50% dell'importo dell' incremento mensile della posizione stipendiale successiva; conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità;
34 22 nel caso che, a seguito della acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto c), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva. In tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e, dopo aver arrotondato a mese intero il possibile resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50% dell'incremento mensile stesso, il tempo di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva sarà ridotto di un pari numero di mensilità.
Qualora la posizione economica individuale maggiorata del maturato in itinere risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.
Art. 44
Riserva di posti per il primo concorso
Nel primo concorso pubblico, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per la copertura di posti vacanti in ciascuna delle qualifiche funzionali previste dall'ordinamento regionale, la riserva dei posti può essere aumentata al 35 per cento e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purchè in possesso della formazione culturale e professionale richiesta per l'accesso a quest' ultimo, o appartenente al livello ancora sottostante, purchè in possesso della formazione culturale e professionale richiesta per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso semprechè sussista in entrambi i casi una anzianità di almeno un anno nel livello di appartenenza.
Art. 45
Trattamento economico del personale incaricato e supplente
Il trattamento economico stabilito dalla presente legge si applica anche al personale incaricato a norma dell'art. 61 dello statuto regionale. Nei confronti del predetto personale si applica la tabella, allegato A, annessa alla presente legge e, per quello in servizio alla data del 30- 9- 78, il meccanismo economico di cui all'art. 43 della presente legge. Al personale supplente o assunto con incarico a tempo determinato nei Centri di Formazione Professionale della Regione si applica il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente livello dall'art. 29 della presente legge.
Art. 46
Approvazione degli allegati Sono approvati i seguenti allegati:
Allegato A - tabella di corrispondenza fra i livelli funzionali retributivi stabiliti dall'art. 1 della lr n. 26/ 73 e quelli istituiti con la presente legge e relative esplicitazioni; Allegato B - tabella di determinazione dell'equo indennizzo;
Allegato C - livelli retributivi, qualifiche funzionali, numero dei posti del ruolo unico regionale (sostituisce l'allegato n. 9 della lr 23 aprile 79, n. 12).
Art. 47
Decorrenza
La decorrenza degli effetti giuridici ed economici previsti nella presente legge è fissata all'unica data del 1 ottobre 1978.
Il periodo di validità dell'accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario è scaduto il 31 dicembre 1978.
Art. 48
Raccordo con le disposizioni di cui alla LR 23- 4- 79 n. 12
Il personale regionale è inquadrato ai sensi della presente legge, ancorchè siano in corso le procedure relative all'espletamento dei concorsi ed all'attribuzione delle qualifiche funzionali di cui agli artt. 52 e 55 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.
Come stabilito dai precitati articoli, i concorsi sono indetti ed espletati in base ai livelli retributivi di cui al previgente ordinamento al fine di poter attribuire ai vincitori la qualifica funzionale a decorrere dalla data indicata dalle disposizioni suddette.
Ove le procedure concorsuali si concludano successivamente all'inquadramento di cui al primo comma, si procede ad un nuovo definitivo inquadramento dei vincitori.
Completate le procedure di cui ai citati artt. 52 e 55 della lr n. 12/ 79, la Giunta regionale attribuisce a ciascun collaboratore inquadrato ai sensi della presente legge la qualifica funzionale spettantegli ai sensi dell'allegato c).
Detta qualifica è individuata con riferimento a quella già assegnata a norma del previgente ordinamento.
Ove nel nuovo livello di inquadramento non sussista una qualifica corrispondente a quella precedentemente rivestita, l'inquadramento è effettuato in soprannumero in tale livello e viene mantenuto vacante un posto nel livello immediatamente inferiore e nella qualifica funzionale corrispondente a quella già rivestita. Il posto è mantenuto vacante fino a quando, per qualsiasi ragione, non venga soppresso il posto in soprannumero.
Art. 49
Norma interpretativa
Le abrogazioni e le modifiche alla lr 20- 7- 73 n. 25, previste nella presente legge, si intendono riferite anche alle abrogazioni, modifiche e sostituzioni a detta legge n. 25, disposte da successive leggi regionali.
Art. 50
Norma finale
L'articolo 53 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è abrogato.
Art. 51
Copertura finanziaria
Ai maggiori oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, ammontanti a complessive L.1.320.000.000 che sono da considerare come integrazione degli acconti sul nuovo contratto peraltro già compresi negli stanziamenti di spesa iscritti sul Bilancio per l'esercizio 1979, la Regione provvede mediante l'incremento degli stanziamenti di spesa dei seguenti capitoli di Bilancio regionale per l'esercizio 1979:
Cap. 00250 (personale del Consiglio regionale) + L.57.000.000
Cap. 02220 (personale Comitati di Controllo) + L.72.000.000
Cap. 02240( straord. pers. Comit. di Controllo) + L.6.000.000
Cap. 04080 (Personale della Giunta regionale) + L.780.000.000
Cap. 04120( straord. pers. della Giunta reg.) + L.91.000.000
Cap. 04180 (Personale della Giunta ex art. 61) + L.22.000.000
Cap. 75050 (Personale formaz. professionale) + L.292.000.000
Alla maggiore spesa di L.1.320.000.000 la Regione fa fronte mediante la iscrizione di una maggiore entrata di L.214.000.000 sul cap. 04900 in corrispondenza di un eguale importo di maggiori ritenute sugli stipendi per oneri riflessi a carico del personale dipendente, e mediante il prelievo per L.1.106.000.000 dal Fondo " globale " di cui al cap. 86400 " Spese correnti normali " del Bilancio per l'esercizio 1979, nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 1) dell'Elenco n. 3 annesso alla legge di bilancio.
Art. 52
Variazione di bilancio
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
a) Variazioni in aumento:
Cap. 04900 " Ritenuta per oneri riflessi a carico del personale " Competenza 214.000.000 Cassa 214.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap. 00250 " Spese per il personale addetto al Consiglio regionale. Spese obbligatorie " Competenza 57.000.000 Cassa 57.000.000
Cap. 02220 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, compresi gli oneri previdenziali assicurativi ed assistenziali - Spese obbligatorie " Competenza 72.000.000 Cassa 72.000.000
Cap. 02240 " Compensi per lavoro straordinario " Competenza 6.000.000 Cassa 6.000.000
Cap. 04080 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali. Spese obbligatorie " Competenza 780.000.000 Cassa 780.000.000
Cap. 04120 " Compensi per lavoro straordinario " Competenza 91.000.000 Cassa 91.000.000
Cap. 04180 " Spesa per il personale in conformità del III comma dell'art. 61 dello Statuto - Spese Obbligatorie " Competenza 22.000.000 Cassa 22.000.000
Cap. 75050 " Spese per il personale docente ed amministrativo dei centri e dei corsi di formazione professionale direttamente gestiti dalla Regione. Spese obbligatorie " Competenza 292.000.000 Cassa 292.00.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap. 86400 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali " Competenza 1.106.000.000
Cap. 85300 " Fondo di riserva del bilancio di cassa " Cassa 1.106.000.000
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 22 ottobre 1979