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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1979, n. 35

SCORPORO DELL'OSPEDALE CLIMATICO PROVINCIALE SPECIALIZZATO EXTRAREGIONALE " ISTITUTI ELIOTERAPICI CODIVILLA - PUTTI " IN CORTINA D' AMPEZZO, SEZIONE DELL'ENTE OSPEDALIERO " ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI " CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 29 ottobre 1979

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'ospedale climatico provinciale specializzato " Istituti Elioterapici Codivilla - Putti " situato in Cortina d' Ampezzo (Belluno), gestito dall'ente ospedaliero " Istituti Ortopedici Rizzoli " di Bologna a norma dell'articolo 7 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, è scorporato dallhente medesimo e, previa intesa con la Regione Veneto, in attesa della costituzione delle unità sanitarie locali, sarà gestito da un ente ospedaliero del Veneto.
Art. 2
La Giunta regionale, previa intesa con la Regione Veneto:
a) stabilisce la data, non posteriore al 30 novembre 1979, da cui lo scorporo ha effetto;
b) procede all'individuazione del personale e all'individuazione e inventario dei beni da trasferire all'ente gestore dell'ospedale " Codivilla - Putti ";
c) definisce i rapporti patrimoniali conseguenti allo scorporo, anche con riferimento agli oneri di mutui in estinzione, stipulati per ammodernamenti degli stabilimenti trasferiti;
d) stabilisce le modalità relative al trasferimento alla Regione Veneto della parte del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera corrispondente alle spese di finanziamento riservate all'ospedale " Codivilla - Putti ", fino a quando non saranno modificate le quote del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnate alle due Regioni.
Per la predisposizione dei suddetti provvedimenti è costituita una Commissione paritetica, la cui composizione e i cui criteri di funzionamento sono stabiliti d' intesa fra le due Regioni.
Il Presidente della Giunta regionale determina, con decreto, la data da cui lo scorporo ha effetto, nonchè il trasferimento del personale e dei beni.
Nel quadro delle intese interregionali sono stabiliti meccanismi idonei a mantenere gli attuali collegamenti culturali, scientifici e di assistenza specialistica tra l'Ospedale " Codivilla - Putti " e gli Istituti Ortopedici Rizzoli.
Art. 3
Gli Istituti Ortopedici Rizzoli adottano i provvedimenti di propria competenza conseguenti allo scorporo entro trenta giorni dalla data in cui è stata resa esecutiva la deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo precedente. In difetto provvede la Giunta regionale mediante apposito commissario.
Art. 4
Il personale in servizio presso l'Ospedale " Codivilla - Putti " alla data del 1 giugno 1979, ancorchè compreso nel decreto di cui al terzo comma dell'articolo 2, fino al 30 novembre 1984 può essere trasferito presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli o altre strutture sanitarie della Regione Emilia - Romagna a condizione che siano vacanti e disponibili posti di pari qualifica, in base a criteri concordati d' intesa con la Regione Veneto e con le organizzazioni sindacali.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 ottobre 1979

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