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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1979, n. 37

UTILIZZAZIONE DELLE TERRE INCOLTE, ABBANDONATE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 126 del 30 ottobre 1979

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 6 - Assegnazione delle terre
Art. 7 - Revoca delle assegnazioni
Art. 8 - Notificazioni
Art. 9 - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo
Art. 10 - Commissioni provinciali
Art. 12 - Deleghe
Art. 14 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, detta disposizioni per l'attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440 Sito esterno " Norme per la utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ", e provvede alla delega di funzioni amministrative alle Province.
Art. 2
Elementi di comparazione per la individuazione delle terre insufficientemente coltivate
Gli elementi di comparazione per individuare le terre insufficientemente coltivate sono definiti dall'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440 Sito esterno, tenendo conto inoltre dell'insieme dei seguenti criteri:
a) produzione media, nell'ultimo triennio, dei terreni richiesti in assegnazione e produzione media ottenuta, per le stesse colture, in altri terreni della stessa zona;
b) vocazioni colturali dei terreni richiesti, al fine di precisarne la potenzialità produttiva;
c) possibilità di utilizzare pienamente strutture aziendali o interaziendali per allevamenti zootecnici già esistenti sui terreni richiesti;
d) possibilità di utilizzare impianti irrigui in relazione al potenziale aumento della produzione;
e) benefici realizzabili in relazione alle strutture di trasformazione e commercializzazione esistenti nella zona;
f) indirizzi produttivi ed infrastrutture previsti dai piani di sviluppo agricolo o di sviluppo economico - sociale comprensoriali e delle Comunità montane.
La difformità delle colture esistenti rispetto alle previsioni dei piani di sviluppo agricolo o di sviluppo economico - sociale non comporta, di per sè, la classificazione di terra insufficientemente coltivata.
Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti d' irrigazione, la comparazione è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.
Art. 3
Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono
Ai fini del recupero produttivo delle terre incolte o abbandonate, tenendo altresì conto delle esigenze di salvaguardia degli equilibri idrogeologici e di protezione dell' ambiente, la Giunta regionale provvede alla determinazione delle singole zone del territorio regionale caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e suscettibili di utilizzazione ai fini suddetti.
Il provvedimento della Giunta regionale è adottato, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base dei piani di sviluppo economico - sociale adottati dalle Comunità montane nonchè dei piani zonali agricoli adottati dai Comitati comprensoriali, qualora detti piani abbiano già provveduto alla identificazione delle terre abbandonate.
Ove tali piani non siano stati adottati, ovvero non contengano la identificazione delle terre abbandonate, si provvederà sulla base di proposte formulate, per i territori di rispettiva competenza, dalle Province d' intesa con i Comitati comprensoriali e le Comunità montane.
Il provvedimento della Giunta regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro 90 giorni dalla pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla Giunta medesima.
Entro i successivi 30 giorni la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede definitivamente, modificando eventualmente il primo provvedimento nella parte in cui si accolgono le osservazioni presentate e motivando il mancato accoglimento delle altre osservazioni.
Art. 4
Criteri per l'utilizzazione agraria o forestale e per la formazione dei piani aziendali o interaziendali
Per l'utilizzazione agraria e forestale e per la formazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali concernenti le richieste di assegnazione delle terre ricadenti all' interno delle zone di cui al precedente art. 3, valgono i criteri indicati nei piani di cui al medesimo art. 3.
Art. 5
Censimento e classificazione delle terre incolte o abbandonate
Al censimento, alla classificazione ed ai relativi aggiornamenti annuali, delle terre incolte o abbandonate provvedono per delega le Province.
Agli accertamenti promossi dalla Provincia per predisporre la documentazione necessaria per la classificazione delle terre incolte o abbandonate partecipano i proprietari e gli aventi diritto, ai quali dovrà essere dato avviso della data degli accertamenti, con preavviso di almeno quindici giorni. Dei sopralluoghi si dovrà dare avviso ai proprietari ed agli altri aventi diritto dell'ora e del giorno in cui avvengono.
Nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto degli interessati, si applicano le norme dell'articolo 8 della presente legge.
La classificazione dei terreni deve, in particolare, indicare:
- comune e frazione
- dati catastali
- se siano compresi o meno nelle zone dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 273/ 75.
L'avvenuta classificazione dovrà essere notificata dalle Province ai proprietari ed agli aventi diritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 6
Assegnazione delle terre
La domanda di assegnazione va presentata alla Provincia nel cui territorio ricade in tutto o per la maggior parte il terreno. La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari alla esatta identificazione dei terreni, la loro estensione, la loro condizione colturale ed i dati riguardanti la persona del proprietario.
Entro 15 giorni la Provincia provvede a notificare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario ed agli aventi diritto, la domanda del richiedente.
Per quanto riguarda le terre incolte o abbandonate il proprietario o gli aventi diritto, ove intendano coltivare direttamente tali terreni, devono far pervenire alla Provincia, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 45 giorni dalla notificazione, espressa richiesta in merito accompagnata da un piano di sviluppo. La Comunità montana o il Comitato comprensoriale competente per territorio debbono dichiarare l'accettabilità o meno del piano di sviluppo e stabilire i tempi di realizzazione per ciascuna opera prevista nel piano stesso. La Comunità montana o il Comitato comprensoriale competente debbono accertare la effettiva esecuzione, nei tempi stabiliti, delle opere e dei lavori previsti nel piano. Nel caso di mancata esecuzione, la Comunità montana o il Comitato comprensoriale debbono darne tempestiva comunicazione alla Provincia la quale, a sua volta, provvede ad avvisare il proprietario interessato prima di procedere all'assegnazione a favore del richiedente.
Per quanto rigurda le terre insufficientemente coltivate, entro quindici giorni dalla notifica della domanda di cui al secondo comma, il proprietario e gli aventi diritto possono inoltrare alla Provincia un esposto ove ritengano che non ricorrano le condizioni previste dallhart. 2 della presente legge. La Provincia trasmette l'esposto alla Commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440 Sito esterno, la quale deve pronunciarsi in merito entro quindici giorni. Decorso tale termine il proprietario e gli aventi diritto possono, entro trenta giorni, presentare il piano di sviluppo aziendale di cui all'ultimo comma dell' art. 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440 Sito esterno.
La Provincia, in ogni caso, trasmette immediatamente le domande di assegnazione alla Commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440 Sito esterno, la quale deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma del presente articolo.
Spetta alla Provincia comunicare alla Commissione che i termini di cui al terzo comma del presente articolo sono infruttuosamente trascorsi.
Per i terreni ricadenti nelle zone di cui al precedente art. 3 la domanda di assegnazione deve essere accompagnata dal piano di sviluppo aziendale o interaziendale.
Per i lavoratori emigrati in Italia o all'estero nonchè per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non superi i sei milioni di lire, il termine di cui al precedente terzo comma è raddoppiato.
All'assegnazione delle terre provvede la Provincia in conformità al parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440 Sito esterno, entro 15 giorni dalla ricezione del parere stesso.
Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini d' ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 Sito esterno.
Le norme relative alle terre insufficientemente coltivate non si applicano per le terre appartenenti ai piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo non superi i sei milioni di lire. La definizione dei criteri per l'accertamento di detto reddito complessivo annuo è affidata alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 7
Revoca delle assegnazioni
Alla revoca delle assegnazioni prevista dall'art. 5, ultimo comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440 Sito esterno, provvede per delega la Provincia.
Art. 8
Notificazioni
Per le notificazioni ai proprietari ed agli aventi diritto previste dalla presente legge, nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto, le Province si attengono alle disposizioni di cui al titolo VI - Sezione IV del libro I del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Art. 9
Ente Regionale di Sviluppo Agricolo
L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo può, su richiesta degli enti territoriali interessati, disporre, ai sensi di quanto previsto all'art. 21 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, l'impiego di equipes tecniche finalizzate per l'elaborazione di progetti integrati per aree, all'interno dei quali siano previsti i piani aziendali ed interaziendali e gli interventi pubblici di difesa del suolo o per infrastrutture necessari per il recupero dell'area ai fini produttivi agricoli.
L'ERSA può altresì, concorrere alla promozione delle domande di assegnazione, nonchè assistere gli interessati nella presentazione delle domande e nella predisposizione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali.
Art. 10
Commissioni provinciali
Le Commissioni provinciali si riuniscono presso la sede della Provincia competente per territorio.
Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte da un funzionario designato dalla Provincia. Il Segretario partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
Ai componenti le Commissioni provinciali, ad esclusione del segretario e dei collaboratori regionali, spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.
Art. 11
Agevolazioni per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio della esecuzione dei piani aziendali
A favore degli assegnatari che abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale sono stabilite le seguenti provvidenze:
a) precedenza nell'accesso alle agevolazioni recate dalle leggi regionali in materia di agricoltura e foreste, nell'ambito delle priorità stabilite dalle leggi medesime;
b) concessione di un contributo di avviamento per la messa a coltura di terre incolte o abbandonate, da determinarsi entro le seguenti misure massime:
- fino a L.250.000 ad ettaro per i pascoli;
- fino a L.500.000 ad ettaro per i prati ed i seminativi;
- fino a L.900.000 ad ettaro per le colture di pregio.
Il contributo di cui alla lettera b) del comma precedente viene erogato per metà all'atto della concessione e per la parte residua dopo la sistemazione e messa a coltura dei terreni. Detto contributo è concesso anche ai proprietari di terreni e gli aventi diritto che abbiano presentato il piano di sviluppo aziendale ai sensi del precedente art. 6.
Alla concessione ed alla liquidazione del contributo provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio o gli uffici che ne assumeranno le funzioni.
A tal fine, a favore dei responsabili di ogni Ispettorato provinciale è disposta una apertura di credito in conto corrente che i medesimi provvederanno a gestire in qualità di funzionari delegati della Regione a norma degli artt. 66 e seguenti della LR 6 luglio 1977, n. 31 e del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50.
I benefici economici di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285 Sito esterno.
Alla dotazione finanziaria necessaria per la concessione del contributo di avviamento di cui alla lett. b) del precedente primo comma, si provvede annualmente mediante appositi stanziamenti di bilancio.
Art. 12
Deleghe
Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti artt. 5, 6, 7, 8 e 10, delegate dalla presente legge, le Province sono tenute ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello statuto regionale.
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.
Le direttive della Giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per gli enti delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale può invitare l'ente stesso a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa.
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa, con legge, di norma nei confronti di tutti gli enti delegati.
La revoca nei confronti del singolo ente delegato è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.
Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
Art. 13
Spese connesse all'esercizio delle funzioni delegate
A partire dall'esercizio finanziario 1980, è autorizzata l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa, dotato di uno stanziamento annuo di L. 80.000.000, per il rimborso delle spese sostenute dalle Province per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge.
Con deliberazione del Consiglio regionale vengono stabiliti, sentite le Province, i criteri di ripartizione e di erogazione.
Art. 14
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte, a partire dall' esercizio finanziario 1980, nel seguente modo:
a) quanto agli interventi di cui alla lettera b) del precedente art. 11 (contributi " una tantum " di avviamento) mediante l'iscrizione di un apposito capitolo di spesa da iscrivere nel Programma 09 - Servizi per le aziende e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione - Rubrica 1a - del Settore 02 Agricoltura ed Alimentazione, la cui dotazione finanziaria verrà determinata in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale, utilizzando quota - parte dei fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno, a partire dall'anno 1980;
b) quanto agli oneri per delega di funzioni alle Province di cui al precedente art. 13, mediante la istituzione di un apposito capitolo nel Programma 09 - Servizi per le aziende e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione - Rubrica 1a - del Settore 02 Agricoltura ed Alimentazione la cui dotazione finanziaria, definita in L. 80.000.000 annue a partire dal 1980, viene assicurata attraverso lo storno di pari importo dagli accantonamenti previsti dal Bilancio pluriennale sul Programma 01 Fondi di riserva - Settore 01 - Sezione 07 Oneri non ripartibili sulla voce " Fondi di riserva per le spese obbligatorie ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 26 ottobre 1979

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