Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1979, n. 40

PROROGA DELL'EFFICACIA DEL VINCOLO ALBERGHIERO DI CUI ALLA LEGGE 24 LUGLIO 1936, N. 1692 Sito esterno E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 3 novembre 1979

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il vincolo di destinzione alberghera, di cui alla Legge 24 luglio 1936, n. 1692 Sito esterno e successive modificazioni e proroghe, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1981 per gli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda ubicati nel territorio della regione Emilia - Romagna.
Art. 2
Salvo quanto disposto dall'art. 1 della presente legge, restano in vigore a tutti gli effetti le norme dettate dalla Legge regionale 28 febbraio 1979, n. 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 30 ottobre 1979

Espandi Indice