LEGGE REGIONALE 07 novembre 1979, n. 42
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI ALLO SCOPO DI FAVORIRE L'ISTITUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DEI MERCATI ALL'INGROSSO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 dell' 8 novembre 1979
Art. 2
I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con contributi previsti da leggi nazionali a condizione che il cumulo dei contributi stessi non superi il 75% della spesa ammissibile, o con contributi previsti da provvedimenti CEE nel rispetto dei limiti stabiliti dal regolamento n. 355/ 77 del Consiglio delle Comunità Europee.