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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 44

CORRESPONSIONE DI UNA QUOTA INTEGRATIVA DI PENSIONE, A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO CON DIRITTO A PENSIONE E SENZA AVER COMPIUTO UN ANNO DI ISCRIZIONE ALLA CPDEL OD ALLA CPS.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 147 del 4 dicembre 1979

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
A favore del personale transitato, anche a domanda, alla Regione Emilia - Romagna e cessato dal servizio in data anteriore all'1 aprile 1973 con diritto a pensione senza aver compiuto un anno intero di servizio con iscrizione alla cassa pensioni dipendenti enti locali( CPDEL) od alla cassa pensioni sanitari( CPS), è liquidata, a decorrere dall'1 luglio 1976, una integrazione di pensione in aggiunta a quella conferita dalle predette casse di previdenza.
La quota integrativa di pensione è determinata secondo le norme previste dall'ordinamento della CPDEL e della CPS e con l'applicazione delle aliquote indicate nell'allegato " A " alla legge 26 luglio 1965, n. 965 Sito esterno, prendendo per base:
a) la retribuzione annua prevista dall'ordinamento regionale alla data di cessazione dal servizio senza tener conto di quanto stabilito dal 3 comma dell'art. 112 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sostituito dall'art. 37 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26 e dall'art. 10 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39;
b) l'anzianità di servizio utile a pensione computata dalle predette casse di previdenza.
La quota integrativa di pensione è pari alla differenza tral'ammontare risultante dal trattamento totale di cui al comma precedente e quello della pensione conferita dalla CPDEL o dalla CPS.
Alle quote integrative di pensione si applicano i miglioramenti disposti delle stesse casse di previdenza per le pensioni poste a loro carico.
La quota integrativa di pensione concorre alla determinazione dell'acconto previsto dall'art. 124 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, modificato dall'art. 12 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39 e viene liquidata in forma definitiva a seguito del conferimento della pensione da parte dell'ente di previdenza competente.
Detta quota integrativa è reversibile secondo le norme previste dall'ordinamento della CPDEL e della CPS.
La presente legge non si applica nei casi di costituzione della posizione contributiva all'INPS.
Art. 2
All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio 1976 in L.60.000.000 e per gli esercizi 1977, 1978, 1979, 1980 e 1981 in L.120.000.000 per ciascun anno, si fa fronte mediante la utilizzazione, per storno, di quota - parte di pari importo del fondo di riserva per spese obbligatorie previsto nel bilancio pluriennale 1979/ 1981, nel programma 01, fondi di riserva; settore 01, fondi di riserva; sezione 7, oneri non ripartibili.
Art. 3
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
Cap. 04110 - " Oneri per la corresponsione di una quota integrativa di pensione, a carico del bilancio regionale al personale cessato dal servizio non avente un anno di iscrizione alla CPDEL od alla CPS - arretrati e competenza 1979( cni) " (Parte 1; Sezione 2, Settore 05, Programma 01, Rubrica 1) (Classificazione ISTAT: 1 Spesa normale, 1 funzione propria, Titolo I, 01 Classificazione funzionale; 03 Classificazione economica; 01 Settore d' intervento; 1 Classificazione economica di 2 grado) Bilancio di competenza L.420.000.000 Bilancio di cassa L.420.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 dicembre 1979

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