LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45
NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979
Capo II
provvede direttamente la Giunta medesima.
Art. 38
Gli interventi regionali di cui alla lettera a) del precedente articolo si realizzano attraverso:
1) la concessione di contributi finanziari, nella misura massima del 70% dell'importo ammissibile, nelle spese per l'acquisto di veicoli da destinare al trasporto pubblico di linea per viaggiatori nonchè per opere ed impianti fissi di particolare rilevanza tecnologica e strettamente pertinenti all'esercizio del trasporto stesso;
La revoca delle funzioni regionali, delegate con la prepubblico di linea per viaggiatori e la contestuale assegnazione degli stessi in uso ad esercenti servizi di pubblico trasporto, ferma restando la immatricolazione dei veicoli medesimi a nome dei predetti esercenti ai sensi dell'art. 58, 7 comma del decreto 15 giugno 1959 n. 393.
I contributi per opere ed impianti di cui al precedente punto 1) possono essere concessi esclusivamente a favore di soggetti pubblici.
L'assegnazione in uso dei veicoli di cui al punto 2) può disporsi anche a favore di soggetti privati, purchè tali veicoli vengano destinati esclusivamente all'espletamento di servizi di linea di concessione regionale.
L'ammontare del contributo regionale concesso verrà, a cura del beneficiario, iscritto sulla carta di circolazione e sul foglio complementare dei singoli veicoli secondo le modalità indicate dal conservatore del pubblico registro automobilistico.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per i veicoli assegnati in uso ai sensi del precedente numero 2), considerando parificato all'ammontare del contributo regionale la spesa sopportata dalla Regione per l'acquisto diretto.
La quota sovvenzionata non potrà essere conteggiata e conseguentemente valutata in caso di subentro da parte di altro soggetto pubblico o privato nella concessione, nè potrà, per la quota di ammortamento, essere considerata ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 42, ed è ripetibile, relativamente al valore residuo, nel caso di cessazione dell'attività aziendale o di alienazione dei veicoli.
I veicoli di cui sopra non potranno essere alienati senza il preventivo assenso della Regione, che in ogni caso è subordinato all'obbligo di reimpiegare il ricavato nell'acquisto di nuovo materiale rotabile.
In caso di alienazione per cessazione di attività senza trasferimento dei predetti veicoli al subentrante, il ricavato dovrà, proporzionalmente al contributo regionale, essere versato alla Regione per venire destinato ad incrementare lo stanziamento di cui alla lettera b) del successivo articolo 57.
I veicoli acquistati e le opere eseguite con le provvidenze di cui al presente articolo, dovranno recare apposita indicazione dell'intervento regionale secondo le disposizioni emanate dalla Giunta regionale.
I programmi poliennali o annuali per la realizzazione degli interventi predetti sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
La Giunta predispone la propria proposta entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di stanziamento dei fondi, sentite le Amministrazioni provinciali ed il Circondario di Rimini.
I veicoli ammessi a contributo regionale o acquistati direttamente dalla Regione devono possedere le caratteristiche di cui all'art. 17 - quarto comma del DL 13 agosto 1975, n. 377 , convertito con modificazione nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 .
I programmi di cui al presente articolo sono pubblicati, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
I contributi regionali di cui al presente articolo non sono cumulabili con qualsiasi provvidenza finanziaria prevista da leggi nazionali o regionali.
Art. 39
I soggetti interessati agli interventi devono presentare entro il 30 settembre di ciascun anno, al competente dipartimento della Regione, apposita istanza rivolta al Presidente della Giunta regionale contenente una adeguata illustrazione dei programmi e progetti che intendono realizzare nel corso di successivi esercizi.
Detti programmi e progetti devono trovare riscontro nelle previsioni del piano di bacino di cui all'art. 8 e comunque, in assenza del piano di bacino, non risultare in contrasto con le linee direttive espresse negli indirizzi programmatici regionali.
Art. 40
La Giunta regionale, sulla base del programma di cui al punto 1) del precedente articolo 38, dispone la concessione dei contributi tenendo conto delle spese regolarmente deliberate.
Con l'atto di concessione può altresì disporre la erogazione di una rata d' importo non superiore al 50% del contributo concesso, a titolo di acconto.
La residua parte del contributo concesso viene erogata su presentazione della documentazione attestante la reale effettuazione della spesa.
Qualora il beneficiario del contributo non presenti detta documentazione entro il termine stabilito nell'atto di concessione, la Giunta regionale dispone la revoca della concessione stessa e provvede al recupero delle somme erogate a titolo di acconto.
Quanto il contributo sia concesso per la esecuzione di lavori pubblici finalizzati alla costruzione di opere o impianti fissi, la Giunta regionale procede alla erogazione del contributo stesso con le modalità indicate all'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, modificata dalla legge regionale 8 marzo 1976 n. 10.
Art. 41
I veicoli di cui al punto 2) del precedente articolo 38 vengono assegnati tenuto conto dello stato e consistenza delle dotazioni nonchè delle necessità operative delle singole imprese, considerate in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi.
Agli atti per l'acquisizione e l'assegnazione dei veicoli predetti provvede la Giunta regionale.