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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45

NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979

Capo III
CONTRIBUTI SULLE SPESE DI GESTIONE
Art. 42
I contributi regionali di cui alla lettera b) del precedente articolo 37 vengono concessi a favore dei soggetti pubblici e privati che esercitano servizi pubblici di trasporto di cui alle lettere b) e c) del secondo comma del precedente articolo 2, aventi le caratteristiche di cui al punto 1) del successivo terzo comma dello stesso articolo e di concessione regionale.
I predetti contributi rappresentano la realizzazione del primo criterio direttivo di cui al precedente articolo 23, e pertanto costituiscono lo strumento finanziario per equilibrare, rispetto a costi standardizzati regionali, le risultanze aziendali dell'applicazione delle tariffe approvate dalla Regione e di una funzionale e produttiva organizzazione del servizio.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma di intervento; tale programma deve stabilire il riparto dei fondi disponibili tra i bacini di traffico e conseguentemente tra i soggetti pubblici e privati operanti nei singoli bacini.
La Giunta regionale formula la sua proposta entro due mesi dallhentrata in vigore della legge regionale di stanziamento dei fondi, sentite le Amministrazioni provinciali ed il Circondario di Rimini.
Il programma di riparto deve tener conto degli elementi oggettivi caratterizzanti la struttura di ciascun bacino di traffico e degli elementi che concorrono alla formazione dei livelli qualitativi della gestione.
A tale scopo lo stanziamento regionale viene ripartito per bacini di traffico secondo i seguenti parametri:
a) per tre decimi in rapporto diretto con la popolazione residente nei comuni compresi nell'ambito di ciascun bacino di traffico (quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al penultimo anno antecedente a quello di approvazione della legge di bilancio) e con la superficie territoriale dei comuni stessi;
b) per sette decimi proporzionalmente alla quota di costi non coperta direttamente dai ricavi dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma del presente articolo.
Ai fini di cui sopra detta quota viene determinata, con riferimento alle percorrenze come previste dai singoli atti di concessione nell'ambito di ciascun bacino di traffico, dalla differenza tra il costo economico di produzione standardizzato del servizio ed il ricavo presunto del traffico di bacino.
Il costo standardizzato regionale del servizio è stabilito annualmente dalla Giunta regionale in misura chilometrica e sulla base di criteri di rigorosa ed efficiente gestione.
Il ricavo presunto del traffico di bacino viene determinato annualmente dalla Giunta regionale in misura chilometrica in base all'applicazione delle tariffe di cui al precedente articolo 27 tenendo conto della entità e tipologia dell'utenza di ogni singolo bacino di traffico desunte da dati storico - statistici e comprensivo di tutti i proventi direttamente o indirettamente attribuibili al servizio.
La eventuale differenza tra il costo economico standardizzato del servizio e il ricavo presunto del traffico verrà corretta in relazione alla eventuale insufficienza dello stanziamento regionale disponibile, attraverso un parametro inversamente proporzionale al coefficiente medio di utilizzazione dei veicoli nell'ambito di ciascun bacino.
La determinazione del contributo regionale da assegnare ad ogni singolo soggetto pubblico o privato viene effettuata applicando per ciascuna gestione i parametri di cui alla precedente lettera b), con adeguati correttivi considerando la qualità del servizio offerto e le condizioni ambientali in cui lo stesso viene prodotto.
I predetti contributi non possono comunque superare il deficit reale di esercizio di ciascuna gestione.
L'importo del contributo che a seguito di esame del conto consuntivo di cui all'art. 18 risultasse eccedere il disavanzo, è considerato quale acconto sui contributi regionali per gli esercizi successivi.
La erogazione dei contributi, di cui sopra, ai singoli soggetti pubblici o privati è subordinata all'accertamento della regolarità dei servizi esercitati, ivi compreso il rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi sociali.
Il programma di intervento di cui al terzo comma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 43
I soggetti pubblici e privati interessati al programma regionale di intervento finanziario di cui all'articolo precedente devono rivolgere apposita domanda entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio cui si riferiscono i programmi stessi.
La domanda deve essere corredata da copia dell'ultimo conto consuntivo approvato, di cui al precedente articolo 18, del bilancio preventivo o stato previsionale relativi all'esercizio in corso ed a quello successivo, nonchè degli altri documenti necessari per la valutazione dei parametri di cui al precedente articolo 42, ottavo e nono comma.
La domanda predetta va rivolta al Presidente della Giunta regionale.
I contributi di cui al presente articolo possono essere erogati in unica soluzione, anche anticipata.

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