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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45

NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979

Capo II
NORME GENERALI RELATIVE ALLA DELEGA
Art. 47
Le funzioni delegate con la presente legge dovranno essere esercitate in armonia con gli indirizzi politici, amministrativi e programmatici deliberati dal Consiglio regionale.
Compete altresì alla Giunta regionale impartire direttive agli enti delegati e agli organi competenti. Tali direttive potranno essere vincolanti solo se conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti od organi suddetti.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Le funzioni stesse dovranno essere esercitate rispettando inoltre le procedure previste dalle leggi applicabili nelle singole fattispecie, in quanto compatibili con la presente legge.
Art. 48
L'esercizio delle funzioni delegate dovrà, comunque, ispirarsi ai seguenti criteri:
- assicurare la massima celerità e tempestività nella realizzazione degli interventi programmati;
- garantire la economicità degli interventi stessi e la migliore esecuzione delle opere e dei servizi;
- promuovere la partecipazione delle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e professionali interessate;
- osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello statuto regionale.
Tutti i provvedimenti adottati nell'esercizio della delega saranno tempestivamente comunicati alla Giunta regionale.
La Regione e gli enti delegati od organi competenti sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
Art. 49
Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate i soggetti destinatari della delega determinano, con atto motivato dei rispettivi consigli, la ripartizione delle funzioni stesse fra i propri organi.
Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Art. 50
In caso di inerzia dell'ente o dell'organo delegati all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta medesima, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 51
La revoca delle funzioni regionali delegate con la pre- 27 sente legge è di norma attuata, mediante legge regionale, nei confronti di tutti i soggetti di uguale livello istituzionale.
La revoca nei confronti del singolo ente o organo è ammessa, sempre mediante legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.
Il Consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà contestualmente i rapporti non ancora definiti.
Art. 52
Gli enti e gli organi delegati debbono, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.
Art. 53
Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso le Amministrazioni provinciali ed il Circondario di Rimini destinatari delle deleghe.
Il personale comandato ai sensi del comma precedente svolge mansioni inerenti alle funzioni delegate e corrispondenti a quelle della fascia funzionale regionale a cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente od organo delegati.
Art. 54
Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge nonchè di quelle subdelegate con la legge regionale 10 maggio 1978, n. 14, sono a carico della Regione.
Gli enti ed organi delegati sono tenuti, ai fini del rimborso delle spese di cui al precedente comma, a trasmettere annualmente alla Regione una relazione sull'attività svolta con dimostrazione analitica delle spese sostenute.
La Giunta regionale provvede, a seguito dell'accertata validità e congruità delle spese medesime, ad assegnare i fondi necessari.
E' in facoltà della Giunta regionale, d' intesa con gli enti ed organi delegati, definire il rimborso delle spese di cui sopra in via forfettaria tramite apposita convenzione da valere per un triennio.
Fermi restando gli accertamenti di cui al secondo comma del presente articolo, il rimborso delle spese potrà avvenire anche in via anticipata e per quote trimestrali.
Gli artt. 8 e 9 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 14, sono abrogati.
Art. 55
Per la redazione dei piani di bacino le Province e il Circondario di Rimini sono tenuti ad utilizzare i propri uffici e subordinatamente gli uffici dei consorzi di trasporto, dei Comuni interessati e delle aziende municipalizzate.
Per il personale dei predetti uffici si applicano le norme legislative e regolamentari relative alla omnicomprensività delle retribuzioni.
Eventuali incarichi esterni sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
Art. 56
Fino all'approvazione del piano regionale integrato dei trasporti, di cui al precedente art. 4, le Amministrazioni provinciali di Ravenna e Forli ed il Comitato circondariale di Rimini esercitano di comune intesa le funzioni delegate ai sensi dei precedenti articoli.
L'intesa, per quanto attiene le funzioni delegate ai sensi del precedente art. 44, ad eccezione del piano di bacino di cui al punto 7 - lettera a), deve intervenire entro trenta giorni dalla data di cui al successivo art. 60. Le relative deliberazioni degli organi delle Amministrazioni provinciali e del Circondario di Rimini sono pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Qualora l'intesa non intervenga entro il termine fissato al precedente secondo comma, provvede direttamente la Giunta regionale.

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