LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45
NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979
Capo II
PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI
Art. 3
Il piano regionale integrato dei trasporti costituisce lo strumento mediante il quale la Regione Emilia - Romagna:
a) disciplina i propri interventi;
b) indirizza e coordina gli interventi degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico o privato operante nell' ambito dei trasporti e delle vie di comunicazione d' interesse regionale;
c) concorre alla elaborazione e definizione del piano dei trasporti di interesse nazionale a norma dell'art. 11 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .
In base a quanto previsto dalla lettera c) del precedente comma ed in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con le scelte e gli indirizzi nazionali del settore, la Regione, nel quadro dei propri obiettivi programmatici per lo sviluppo economico e l'assetto territoriale dell'Emilia - Romagna, partecipa con il predetto piano alla definizione del sistema delle grandi linee di comunicazione ferroviaria, stradale, idroviaria, marittima ed aerea.
In particolare, il piano:
- considera la rete ferroviaria quale struttura portante del sistema dei trasporti ed in questa visione individua le linee ferroviarie di interesse regionale nonchè quelle da proporre, in quanto di prevalente interesse nazionale, per l'inserimento organico nella rete delle ferrovie dello Stato;
- considera la rete degli autofiloservizi come integrativa e complementare alla rete ferroviaria;
- considera la viabilità finalizzata alle esigenze di sviluppo economico e sociale del territorio e prioritariamente connessa alla razionale organizzazione del trasporto pubblico;
- considera il trasporto merci una componente per la formazione del costo dei prodotti finiti; in quest' ambito individua nei centri di intermodalità merci gli strumenti idonei per favorire la razionale e rapida movimentazione delle merci nonchè come punto di incontro e di uso ottimale dei diversi modi di trasporto;
- considera il rilevante ruolo del porto di Ravenna nel sistema nazionale della portualità e ricomprende il piano regionale di coordinamento dei porti di cui alla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19;
- definisce gli obiettivi qualitativi e quantitativi di carattere generale per l'organizzazione del traffico nei centri urbani e per un più razionale uso del territorio. Tali obiettivi concorrono alla formazione degli strumenti urbanistici con particolare riferimento alla localizzazione degli insediamenti produttivi commerciali e dei servizi nonchè allo sfalsamento degli orari di utilizzazione degli stessi;
- delinea i criteri generali per l'impiego ottimale dei mezzi tecnici e delle risorse economiche e finanziarie da destinare ai trasporti pubblici, alla viabilità e alle infrastrutture dei trasporti, nell'ambito del territorio regionale;
- determina i criteri per l'organizzazione dei servizi di taxi di noleggio con conducente e di ogni altro modo similare di trasporto, quale sistema integrativo e sussidiario della rete degli autoservizi pubblici nelle aree di bacino;
- definisce il numero, la composizione nonchè le eventuali interconnessioni dei bacini di traffico previsti dal primo comma dell'art. 7;
- stabilisce i criteri relativi alla istituzione dei servizi interbacino compresi quelli interregionali di competenza regionale;
- stabilisce l'arco temporale di validità, i tempi intermedi, i mezzi finanziari, le modalità e gli strumenti di attuazione e individua altresì i relativi progetti poliennali di intervento;
- determina i modi e le procedure per la revisione e gli aggiornamenti del piano stesso.
Art. 4
Il piano regionale integrato dei trasporti è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio.
La Giunta regionale, nella impostazione e nell'elaborazione del piano regionale integrato dei trasporti, è coadiuvata dalla competente commissione consiliare permanente e da un comitato composto da:
- un assessore regionale designato dalla Giunta, con funzioni di presidente. La Giunta può designare un altro suo componente che sostituisca il presidente del comitato in caso di sua assenza o impedimento;
- sei membri nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
- tre rappresentanti della sezione regionale dell'ANCI, designati dalla medesima;
- due rappresentanti dell'URPER, designati dalla medesima;
- due rappresentanti della delegazione regionale dell'UNCEM, designati dalla medesima.
Funge da segretario un collaboratore regionale del dipartimento competente, nominato dal presidente del comitato.
Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per i lavori di redazione del piano, la Giunta regionale può avvalersi di esperti esterni a norma degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.
Art. 5
Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti la competente commissione consiliare permanente ed il comitato di cui al precedente articolo, sottopone alla approvazione del Consiglio una relazione sulle linee di indirizzo programmatico da seguire nell'elaborazione del piano regionale integrato dei trasporti, che costituiranno altresì direttiva per gli enti ed organi preposti e comunque interessati alla pianificazione dei trasporti di bacino anche per quanto riguarda le modalità procedurali per il raccordo tra gli stessi enti ed organismi.
La predetta relazione viene pubblicata preventivamente sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione, e per la consultazione e la discussione sulla stessa si applicano le disposizioni dell'art. 38 dello statuto.
La relazione approvata dal Consiglio regionale viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale.
Entro diciotto mesi dalla data di approvazione della relazione programmatica di cui al comma precedente la Giunta regionale, sentiti la competente commissione consiliare permanente ed il comitato di cui al precedente articolo, presenta al Consiglio il piano regionale integrato dei trasporti.
Art. 6
Il piano regionale dei trasporti, entro sei mesi dalla sua approvazione da parte del Consiglio regionale, è recepito, particolarmente per quanto riguarda le infrastrutture ed impianti per il trasporto e le relative norme, dagli strumenti urbanistici comprensoriali e comunali vigenti o in corso di definizione. All'atto della predetta approvazione si applicano le misure di salvaguardia rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.
Le previsioni contenute nel piano regionale relativamente alle infrastrutture per il trasporto di competenza statale costituiscono la base per le proposte, i pareri ed i provvedimenti regionali di cui agli articoli 11 e 81, 1 , 2 , 3 e 4 comma, del DPR 24 luglio 1977 n. 616 .