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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45

NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979

Capo III
BACINI DI TRAFFICO
Art. 7
Ai fini dell'organizzazione dei servizi pubblici di trasporto, il territorio regionale si articola in bacini di traffico, intesi come unità territoriali a dimensioni pluricomprensoriali, entro le quali possa essere programmato e gestito in modo unitario ed efficiente un sistema integrato di trasporto.
I bacini di traffico sono definiti dal piano regionale integrato dei trasporti.
Fino all'approvazione del piano regionale integrato dei trasporti vengono assunte, quali bacini di traffico, le circoscrizioni territoriali delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, nonchè di Ravenna e Forlì costituenti un unico bacino.
Art. 8
Entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della relazione programmatica di cui all'art. 5, e sulla base della stessa, le Province ed il Circondario di Rimini sono delegati ad elaborare una proposta di piano dei trasporti di bacino.
A tal fine i Comitati comprensoriali e le Comunità montane, entro tre mesi dalla pubblicazione della predetta relazione, prospettano alle Province ed al Circondario di Rimini il quadro delle proprie scelte di programmazione economica e di pianificazione del territorio e dei servizi sociali e culturali nonchè delle esigenze di trasporto che ne derivano.
Il piano dei trasporti di bacino costituisce l'articolazione e la specificazione del piano regionale integrato dei trasporti e deve, fra l'altro, contenere:
- la definizione del complesso organico dei servizi costituenti la rete di bacino, comprese le linee interbacino, e delle relative infrastrutture;
- la determinazione della entità, delle caratteristiche, e dell'oggetto delle imprese pubbliche di gestione;
- le indicazioni circa l'adeguamento della rete viaria di bacino alle esigenze del traffico;
- i criteri specifici di coordinamento fra i vari modi di trasporto e fra i servizi pubblici urbani, di bacino e interbacino di linea nonchè fra detti servizi e quelli di piazza e noleggio con conducente;
- le previsioni economico - finanziarie d' investimento e di gestione dei servizi, nonchè l'indicazione delle relative fonti di finanziamento.
Le Province ed il Circondario di Rimini, nella fase di elaborazione del piano, consultano le organizzazioni sindacali e le associazioni economiche maggiormente rappresentative ed altri soggetti pubblici e privati portatori di interessi nella organizzazione dei trasporti di bacino.
La Giunta regionale, previa comunicazione alla competente commissione consiliare, indice apposite conferenze per bacino di traffico allo scopo di verificare lo stato di elaborazione del piano di bacino.
A dette conferenze sono invitate le Amministrazioni provinciali, il Circondario di Rimini, i Comitati comprensoriali e le Comunità montane interessate, nonchè il comitato di cui all'art. 4.
Entro il termine di cui al primo comma la proposta di piano di bacino è adottata dal Consiglio provinciale e dal Comitato circondariale e da questi trasmessa contemporaneamente alla Giunta regionale ed ai Comitati comprensoriali e alle Comunità montane interessati, i quali devono far pervenire alla Giunta regionale il loro motivato parere entro i due mesi successivi.
La Giunta regionale, valutati i pareri espressi ai sensi del comma precedente e sentito il comitato di cui all'art. 4, trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione il piano di bacino corredato dal proprio parere.
Art. 9
Il Consiglio regionale, quando ritenga che la proposta di piano di bacino non risponda alle linee di indirizzo programmatico indicate nella relazione di cui all'art. 5, la rinvia alle Province o al Circondario di Rimini assegnando un congruo termine di tempo per provvedere alle necessarie modificazioni.
I modi e le procedure per la revisione dei piani di bacino sono determinati dal piano regionale integrato dei trasporti.

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