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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45

NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979

Capo IV
GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO AUTOFILOVIARIO DI LINEA PER PERSONE
Art. 10
La Regione Emilia - Romagna individua nell'istituto consortile fra gli enti locali lo strumento più idoneo per la gestione del trasporto pubblico in ciascun bacino di traffico.
A tal fine la Regione, nell'ambito dei principi fondamentali della vigente legislazione nazionale in materia di trasporti di interesse regionale e nel rispetto dell'autonoma potestà organizzatoria dei Comuni e delle Province, provvede ad emanare indicazioni e disposizioni di indirizzo finalizzate a conseguire la uniformazione dei consorzi costituiti dagli enti locali per la gestione dei servizi pubblici di trasporto, nonchè ad adeguarli alle seguenti finalità:
- unificazione in un solo ente di gestione dei consorzi e delle relative aziende anche con conseguente unificazione dei rispettivi organi;
- rappresentanza diretta dei Comuni e delle Province consorziati nel massimo organo deliberativo del consorzio;
- strutturazione e funzionamento basati su criteri di massima agilità operativa, efficienza funzionale e produttività imprenditoriale.
Le indicazioni e le disposizioni d' indirizzo di cui al comma precedente verranno approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e comprenderanno anche uno schema di statuto - tipo.
La Giunta regionale formula la sua proposta previa consultazione della sezione regionale dell'ANCI, della sezione regionale dell'UNCEM, delle Amministrazioni provinciali, del Circondario di Rimini, dei Comuni capoluogo di provincia e degli altri Comuni che esercitano servizi di trasporto pubblico urbano sia in economia, sia tramite propria azienda speciale, sia in concessione ai consorzi di cui al precedente secondo comma.
I Comuni di cui sopra, al fine della elaborazione del piano di bacino di cui al precedente art. 8:
- potranno presentare proprie indicazioni e proposte per l'integrazione funzionale fra la rete urbana e quella extraurbana a norma del precedente art. 8, secondo comma;
- saranno consultati nel corso dell'elaborazione e prima della sua approvazione a norma e per gli effetti del quarto comma del citato art. 8;
- saranno invitati alle conferenze di bacino a norma e per gli effetti del sesto comma dell'art. 8.
Art. 11
I consorzi dei trasporti pubblici di bacino di traffico, una volta assunte le caratteristiche statutarie e funzionali di cui al precedente articolo, hanno diritto ad esercitare in via preferenziale, salvo quanto disposto dal successivo art. 12, secondo comma, il servizio di trasporto pubblico per persone su ciascuna delle linee facenti parte della rete autofiloviaria del bacino di competenza secondo la configurazione risultante dai rispettivi piani di bacino.
Il consorzio, previo assenso della Giunta regionale, può dare in appalto i servizi concessigli che non ritenga di gestire direttamente, semprechè l'appalto costituisca una riduzione del costo di produzione del servizio.
Le imprese appaltatrici di servizio di trasporto pubblico devono possedere comprovati requisiti di idoneità civile, tecnica e finanziaria.
Art. 12
Al fine di conseguire il diritto alla preferenza di cui al precedente articolo, i consorzi dei trasporti pubblici debbono adottare apposito atto deliberativo da cui risultino:
a) le linee per le quali viene richiesto il diritto di priorità;
b) i percorsi e le fermate relative;
c) i programmi di esercizio;
d) il materiale rotabile impiegato;
e) il quantitativo di personale necessario;
f) le previsioni economiche e finanziarie dell'esercizio.
Nel caso in cui la deliberazione di cui al precedente comma abbia per oggetto servizi concessi ad imprese private, il diritto di preferenza può essere riconosciuto se il concessionario privato non intende adeguare il servizio alle prescrizioni del piano di bacino e se l'assunzione del servizio da parte del consorzio risponde ad esigenze d' integrazione funzionale e di economicità.
Per i servizi che il consorzio intende dare in appalto, l'atto deliberativo deve riportare lo schema del contratto.
L'atto deliberativo di cui al precedente primo comma deve essere trasmesso alla Giunta regionale in allegato alla domanda di ottenimento delle concessioni dei servizi.
La Giunta regionale, accertata la regolarità delle domande e della documentazione allegata, procede al riconoscimento del diritto di preferenza e se necessario alla revisione delle esistenti concessioni, allo scopo di realizzare una organizzazione dei trasporti pubblici conforme al disegno operativo indicato nei piani di bacino.
L'atto deliberativo di cui al presente articolo dovrà essere reso conforme alle previsioni del piano di bacino approvato.
Art. 13
Salvo i casi di decadenza della concessione, ove i servizi esercitati da imprese private vengano assorbiti dal consorzio dei trasporti pubblici in forza dell'approvazione dell' atto deliberativo previsto dal precedente art. 12, il materiale rotabile e gli impianti di proprietà dell'impresa cessante, riconosciuti idoeni e necessari allhesercizio, passano al consorzio medesimo al prezzo d' uso stabilito d' accordo fra le parti.
In mancanza di accordo, il Presidente della Giunta regionale nomina un collegio di tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente del collegio, dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale.
Il collegio arbitrale esplica il proprio mandato secondo equità, nel rispetto dei criteri di cui al primo comma del presente articolo, e deve pronunciarsi nel termine di trenta giorni dalla costituzione.
Il subentrante è tenuto ad assumere il personale riconosciuto necessario, secondo le disposizioni vigenti, alle esigenze dei servizi di trasporto già gestiti dal soggetto cessante, nei limiti quantitativi e qualitativi dell'organico rideterminato ai sensi del successivo art. 17.
Entro tali limiti il personale di cui al comma precedente conserva l'anzianità effettiva di servizio maturata e la posizione giuridica legittimamente acquisita presso l'impresa cessata ed acquisisce il trattamento economico e normativo vigente nell'impresa subentrante: le relative quote del fondo di buonuscita maturate precedentemente dai singoli agenti sono trasferite al soggetto subentrante.
I crediti maturati dal predetto personale in dipendenza del precorso rapporto di lavoro sono opponibili in compensazione sul prezzo di uso concordato fra le parti o determinato dal collegio arbitrale, secondo le norme vigenti.
Art. 14
Per comprovati motivi di pubblico interesse, su richiesta motivata di imprese private esercenti servizi pubblici di trasporto e previo parere favorevole dell'Amministrazione provinciale interessata, la Giunta regionale può procedere alla risoluzione consensuale delle relative concessioni pluriennali di servizio pubblico di trasporto.
Relativamente ai beni ed al personale delle imprese interessate, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.
Con contestuale atto deliberativo, la Giunta regionale stabilisce le modalità per la prosecuzione del servizio, provvedendo:
a) alla concessione del servizio ad altro soggetto, privato o pubblico, che ne abbia fatto richiesta e risulti idoneo;
b) all'affidamento convenzionale del servizio al consorzio di bacino, qualora non sia praticabile la concessione;
c) all'assunzione in gestione diretta del servizio, qualora non siano praticabili ambedue le precedenti forme.
Nel caso di cui alla precedente lettera b), l'atto deliberativo della Giunta regionale disciplina anche i conseguenti rapporti patrimoniali e finanziari con il consorzio di bacino.
Nel caso previsto alla lettera c) l'atto deliberativo della Giunta regionale disciplina anche l'organizzazione, l' amministrazione e la direzione del servizio, nonchè la sua durata;
per tale durata si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 21.
Art. 15
Qualora i consorzi dei trasporti pubblici, adempiute le condizioni di cui al precedente articolo 10, non si avvalgano, nel termine fissato dalla Giunta regionale, del diritto di esercitare in via preferenziale il servizio pubblico per persone sulla rete autofiloviaria del bacino di competenza, o su parte di essa, i servizi medesimi, salva la continuazione dell'esercizio da parte delle imprese pubbliche o private attualmente esercenti, possono essere dati in concessione ai sensi della legge 28 settembre 1939 n. 1822 Sito esterno ad imprese private, preferendosi nell'ordine i precedenti concessionari degli stessi servizi ed i concessionari di servizi finitimi.
Salva diversa indicazione del piano di bacino, non sono suscettibili di concessione ad imprese private, e pertanto rimangono in esercizio ai consorzi ai sensi della precitata legge n. 1822, i servizi in atto gestiti dai consorzi medesimi.
Art. 16
Nelle more del perfezionamento, nell'ambito di ciascun bacino di traffico, della procedura amministrativa delineata negli artt. 11 e 12 della presente legge, continuano ad applicarsi, anche nei confronti degli esistenti consorzi dei trasporti pubblici, le norme contenute nella legge 28 settembre 1939 n. 1822 Sito esterno e successive modifiche, salvo quanto disposto nei commi seguenti.
Le concessioni provvisorie rilasciate agli esistenti consorzi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono convertite, a decorrere dalle rispettive scadenze, in concessioni definitive ai sensi della precitata legge n. 1822; dette concessioni cessano di diritto con l'approvazione regionale dell'atto deliberativo di cui all'art. 12 della presente legge.
I servizi occasionali o sperimentali di cui rispettivamente ai punti 4) e 5) dell'art. 2 della presente legge, nonchè i prolungamenti di linee urbane nel territorio di altro comune, purchè non concorrenti con linee di bacino e fermo restando il regime di linea urbana, sono soggetti ad assenso preventivo, anzichè a concessione.

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