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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45

NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979

Capo V
REGOLE DI GESTIONE E PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA
Art. 17
La Giunta Regionale determina, per ciascuna impresa pubblica o privata nonchè per ogni servizio in gestione diretta, esercente servizi di trasporto pubblico autofiloviario di linea per persone, la dotazione organica del personale necessario e sufficiente alle esigenze dei servizi di trasporto pubblico compresi quelli integrativi ed accessori.
La Giunta regionale procede alla predetta determinazione, sentiti i soggetti interessati di cui al primo comma, all'atto di inizio di nuovi servizi o di introduzione di rilevanti modifiche ai servizi stessi.
Per i servizi esistenti la Giunta regionale procede alla determinazione delle dotazioni organiche entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ogni dotazione organica è articolata per settori di organizzazione funzionale (movimento, impianti fissi, servizi generali, uffici amministrativi e di direzione) e per qualifiche o gruppi di qualifiche.
La dotazione organica è determinata sulla base di parametri obiettivi riferiti alle caratteristiche qualitative e quantitative del servizio prodotto, all'entità e tipologia del parco rotabile nonchè alle caratteristiche morfologiche, orografiche e urbanistiche dell'area servita.
La Giunta regionale adotta i parametri di cui al comma precedente sentita la competente commissione consiliare e riferisce annualmente alla stessa sulle determinazioni adottate.
La determinazione delle dotazioni organiche di cui al presente articolo valgono anche ai fini degli adempimenti di cui alla legge 1 febbraio 1978, n. 30 Sito esterno.
Art. 18
Al fine di dare uniformità ed univocità alla rappresentazione dei fatti di gestione le imprese pubbliche e private, nonchè gli enti esercenti in gestione diretta pubblici servizi di trasporto autofiloviari di linea per persone di interesse regionale, redigono il conto consuntivo in conformità ai modelli e relative istruzioni all'uopo predisposti dalla Giunta regionale.
Il conto consuntivo di cui al comma precedente costituisce elemento essenziale di riferimento agli effetti amministrativi disciplinati dalla presente legge, ivi compresi gli interventi finanziari di cui al successivo titolo III, salva restando la vigente normativa civilistica e fiscale in materia di bilanci.
Art. 19
Entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti di cui al primo comma del precedente articolo trasmettono ai competenti uffici della Regione copia dei conti consuntivi dell' esercizio precedente corredati dai relativi allegati, unitamente alle relazioni degli amministratori e sindaci.
Detti soggetti sono altresì tenuti a fornire ai predetti uffici tutte le informazioni che potranno essere richieste in merito ai conti consuntivi.
Art. 20
Ogni impresa pubblica o privata nonchè ogni ente esercente servizi di trasporto pubblico autofiloviario di persone deve comunicare alla Regione, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del rispettivo responsabile della regolarità del servizio stesso. In mancanza di tale comunicazione, della regolarità del servizio risponde il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società od ente.
Art. 21
In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto per cause comunque ascrivibili all'esercente, la Giunta regionale, fatte salve altre sanzioni previste dalle norme in vigore, qualora sussistano le ragioni di pubblico interesse che determinano la necessità della prosecuzione del pubblico servizio di trasporto, adotta in via d' urgenza i provvedimenti indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del pubblico servizio.
La Giunta regionale, per assicurare il ripristino del pubblico servizio, può adottare una delle seguenti forme:
a) affidamento coattivo del servizio ad una impresa pubblica o privata di trasporto della zona o, in carenza, di zone limitrofe, disciplinando contestualmente i conseguenti rapporti amministrativi con particolare riguardo alla determinazione del corrispettivo;
b) assunzione in gestione diretta del servizio attraverso la nomina di un commissario con l'incarico di procedere alla organizzazione ed alla amministrazione del servizio stesso.
Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, la Giunta regionale predisporrà la requisizione in uso dei veicoli, delle attrezzature, degli impianti e dei locali in disponibilità al già esercente e strettamente necessari ad assicurare la prosecuzione dei servizi, secondo il normale programma di esercizio.
Con il provvedimento di cui al comma precedente viene determinato anche il corrispettivo per l'uso dei beni sopraindicati a favore dell'avente diritto.
Il provvedimento di requisizione in uso è notificato nella forma degli atti giudiziari.
Il soggetto requisito entro dieci giorni dalla notificazione ha facoltà di rifiutare, con atto scritto, l'entità del corrispettivo. In tal caso, il corrispettivo stesso è determinato secondo il procedimento di cui al precedente articolo 13, secondo comma, da promuoversi su iniziativa del Presidente della Giunta regionale.
Per il predetto personale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al quinto comma del precedente art. 13.
Le forme straordinarie di gestione di cui al precedente secondo comma non possono superare la durata di due anni. Entro tale termine, la Giunta regionale procede alla definitiva disciplina organizzativa dei relativi servizi pubblici di trasporto sulla base anche delle indicazioni dei rispettivi piani di bacino, di cui al precedente art. 8.
Nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo ed altresì in caso di gravi e reiterate irregolarità, la Giunta regionale previa contestazione può dichiarare la decadenza dell'esercente dalla concessione od assegnazione per i servizi non dismessi.
Art. 22
In caso di pubblica calamità che comporti la interruzione di pubblici servizi autofiloviari di linea o la necessità di potenziare i medesimi, la Giunta regionale o il sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza, prescindendo da ogni formalità procedurale, possono imporre agli esercenti dei predetti servizi l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazione alle condizioni che riterranno più opportune, stabilendo ove occorra la misura del corrispettivo da fare carico agli enti interessati, sentite le autorità competenti.
La determinazione dell'eventuale corrispettivo è disciplinata dalle norme di cui all'articolo precedente.

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