Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45

NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979

Capo II
SERVIZI DI BACINO ED INTERBACINO
Art. 24
I tipi di tariffa sui servizi pubblici automobilistici e filoviari ordinari di linea di bacino ed interbacino per trasporto viaggiatori sono i seguenti:
- di corsa semplice;
- di abbonamento settimanale;
- di abbonamento mensile.
A richiesta dell'esercente la Giunta regionale può consentire l'introduzione sulle linee stagionali di una tariffa di andata e ritorno determinata con l'applicazione di una riduzione del 10% sulla tariffa raddoppiata di corsa semplice, fermi restando gli arrotondamenti previsti nelle tariffe di corsa semplice.
I prezzi per le singole relazioni di trasporto sono calcolati in base alla distanza fra le località servite, determinata in conformità ai seguenti criteri:
a) commisurazione alla lunghezza del percorso fra due fermate con frazionamento di tariffa così come definite nei relativi atti di concessione o assegnazione, con esclusione delle eventuali deviazioni o diramazioni;
b) arrotondamento al chilometro intero più prossimo, salvo i casi di tratti comuni a più linee, per i quali può essere consentito, su richiesta dell'esercente, di operare un tipo di arrotondamento che risponda alla esigenza di uniformare le distanze parziali fra le varie fermate insistenti sui percorsi comuni a più linee;
c) applicazione, nel caso che il trasporto abbia inizio o termine in fermate per le quali non sia previsto il frazionamento di tariffa, del prezzo relativo alla distanza fra le fermate con frazionamento di tariffa alle quali le fermate senza frazionamento sono aggregate.
La Giunta regionale è autorizzata ad emanare disposizioni per disciplinare la individuazione delle fermate con frazionamento di tariffa nonchè per la applicazione dei criteri di cui al comma precedente.
Le tabelle polimetriche devono contenere l'elenco delle fermate con frazionamento di tariffa indicando a fianco di ciascuna di esse quelle senza frazionamento di tariffa ad esse aggregate, le distanze progressive arrotondate ed i prezzi delle singole relazioni di trasporto.
Le tabelle polimetriche devono essere trasmesse alla Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ogni singolo provvedimento di variazione tariffaria, anche ai fini del riscontro dell'applicazione delle norme della presente legge.
Art. 25
Sui servizi di bacino e interbacino:
- il biglietto di ciascuna corsa semplice dà diritto alla effettuazione del solo viaggio per il quale è stato rilasciato e non consente fermate intermedie con prosecuzione di trasporto su altra corsa;
- il biglietto di abbonamento settimanale è rilasciato dallhesercente a chiunque ne faccia richiesta ed è valido dal lunedì al sabato compreso per un numero illimitato di viaggi tra le fermate con frazionamento di tariffa, comprese le fermate aggregate, ovvero sui percorsi parziali purchè interamente compresi fra le estremità del percorso per il quale l'abbonamento stesso è stato rilasciato;
- il biglietto di abbonamento mensile è rilasciato dall' esercente a chiunque ne faccia richiesta ed è valido per un mese intero con esclusione delle domeniche e per un numero illimitato di viaggi tra le fermate con frazionamento di tariffa, comprese le fermate aggregate, ovvero su percorsi parziali purchè interamente compresi fra le estremità del percorso per il quale l'abbonamento stesso è stato rilasciato;
- il biglietto di andata e ritorno è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta nei casi di cui al secondo comma dell'articolo precedente ed è valido per il solo giorno di emissione.
Su motivata richiesta dell'esercente la Giunta regionale può consentire, per particolari esigenze di lavoratori turnisti e senza variazione di prezzo, l'estensione della validità degli abbonamenti settimanali e mensili anche alla domenica, fissando le prescrizioni del caso.
Il viaggiatore provvisto di abbonamento ha diritto di utilizzarlo su tratte comuni a più linee anche se servite da imprese diverse. La Giunta regionale promuove appositi accordi per la emissione di titoli di viaggio e per la ripartizione dei proventi; in mancanza di detti accordi, la Giunta regionale provvede d' ufficio sentite le imprese interessate e tenendo conto dei criteri di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
I soggetti esercenti possono altresì convenire con l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'utilizzazione dei biglietti d' abbonamento su percorsi promiscui e cumulativi.
Art. 26
Sui servizi di bacino ed interbacino il viaggiatore può portare con sè gratuitamente bagagli o colli di peso non superiore a Kg. 10 e di dimensione non superiore a cm. 50x20x25.
Per gli altri bagagli o colli che il viaggiatore porti con sè entro il limite del peso massimo complessivo di Kg. 30 e per i quali la somma delle tre dimensioni non sia superiore a cm. 250, semprechè due di tali dimensioni non superino i cm. 50, si applica il prezzo relativo al biglietto di corsa semplice.
Il trasporto di bagagli o colli non accompagnati è consentito soltanto sugli autobus provvisti di bagagliaio, ed è soggetto, ai sensi delle vigenti disposizioni, ad apposita autorizzazione della Giunta regionale.
In ogni caso, il trasporto bagagli e colli è subordinato alla osservanza delle limitazioni di sagoma e di peso indicati sulla carta di circolazione del veicolo.
La Giunta regionale può prescrivere l'obbligo per i servizi di bacino ed interbacino del trasporto dei bagagli e colli non accompagnati qualora non esistano per il trasporto dei medesimi altri servizi concessi a norma del codice postale.
Art. 27
La tariffa di corsa semplice, degli abbonamenti settimanali e mensili nonchè del trasporto di bagagli e colli non accompagnati sui servizi pubblici di bacino e interbacino è stabilita almeno annualmente con atto amministrativo del Consiglio regionale su proposta della Giunta.
La Giunta regionale formula la propria proposta sulla base dei principi e criteri generali indicati nell'art. 23 della presente legge, tenendo conto peraltro dei seguenti elementi particolari:
a) variazioni del costo medio regionale di produzione del servizio;
b) variazioni del reddito medio regionale per abitante;
c) percentuale dei costi da coprirsi con proventi di natura tariffaria.
Art. 28
Le tariffe di cui ai precedenti articoli costituiscono il corrispettivo del trasporto e ricomprendono i relativi oneri fiscali in quanto dovuti nonchè ogni altro onere o diritto derivante dal contratto di trasporto compresi, per i bagagli ed i colli, quelli relativi alla loro custodia durante il viaggio ad esclusione dei diritti postali in quanto dovuti.

Espandi Indice