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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45

NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979

Capo III
SERVIZI URBANI
Art. 29
L'ordinamento tariffario dei servizi pubblici automobilistici e filoviari ordinari di competenza comunale deve coordinarsi con quello dei servizi di bacino ed interbacino secondo le seguenti tipologie:
- di corsa semplice;
- di abbonamento mensile o plurimensile impersonale per una o più linee della medesima rete, rilasciabili a chiunque ne faccia richiesta;
- di abbonamento mensile nominativo per una o più linee della medesima rete, rilasciabile a lavoratori o studenti.
Il Comune può introdurre ulteriori tipologie di abbonamento previo assenso della Giunta regionale.
Per i servizi classificati urbani ai sensi dell'art. 2, 2 comma - lettera a) della presente legge, pur se svolgentisi in ambiti territoriali appartenente a comuni contigui, la Giunta regionale può autorizzare a richiesta dell'esercente, previo accertamento che l'organizzazione del servizio sia strettamente connessa con quella svolgentesi nell'ambito territoriale di un comune, l'adozione delle tariffe in vigore in quest' ultimo.
In ogni altro caso si applicano le tipologie e le tariffe previste per i servizi di bacino.
Art. 30
Sui servizi urbani è ammesso il trasporto di bagagli, pacchi e colli solo se accompagnati ed entro i limiti massimi di peso ed ingombro stabiliti dal Comune competente.
Il Comune predetto determina inoltre i limiti massimi di peso ed ingombro oltre i quali il viaggiatore è tenuto a pagare un corrispettivo del trasporto pari a quello di corsa semplice per viaggiatori.
Art. 31
I prezzi minimi per corsa semplice e per gli abbonamenti, compresi quelli di cui al secondo comma del precedente art. 29, sui servizi autofilotranviari urbani di competenza comunale sono stabiliti, ai fini del loro coordinamento con le tariffe dei servizi di bacino ed interbacino, con apposite direttive emanate dal Consiglio regionale almeno annualmente su proposte della Giunta, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 27.
La Giunta regionale potrà autorizzare l'adozione di abbonamenti cumulativi dei servizi urbani con quelli di bacino e interbacino alla condizione che il prezzo complessivo non sia inferiore al prezzo dell'abbonamento relativo al percorso sui servizi di bacino ed interbacino maggiorato da una quota non inferiore al 50% di quello urbano.

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