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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45

NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979

Capo IV
NORME TARIFFARIE COMUNI AI SERVIZI URBANI DI BACINO ED INTERBACINO
Art. 32
L'ente locale che, in deroga alle disposizioni contenute nella presente legge, intenda accordare a determinare categorie di utenti condizioni tariffarie più favorevoli, nella relativa deliberazione deve assumere il maggior onere corrispondente all'agevolazione accordata versandone trimestralmente l'importo all'impresa di gestione.
Art. 33
Ogni biglietto di viaggio deve indicare:
- l'impresa esercente;
- il percorso;
- la validità;
- il prezzo, salvo i casi di tariffa unica;
- le generalità del titolare di abbonamento nominativo.
Per i viaggiatori non muniti di valido documento di riconoscimento rilasciato da pubblica amministrazione, le imprese di gestione sono autorizzate a rilasciare una apposita tessera di riconoscimento previo rimborso da parte dell'abbonato del solo costo di emissione.
Le imprese di gestione non possono rilasciare carte di libera circolazione o facilitazioni di viaggio, salvo i casi previsti espressamente da leggi dello Stato.
I viaggiatori che circolano su linee urbane, di bacino ed interbacino di interesse regionale sprovvisti di regolare biglietto devono corrispondere, oltre al prezzo della corsa, una soprattassa di L.5.000.
I proventi delle suddette soprattasse sono devoluti esclusivamente alle imprese di gestione e non possono essere destinati a ripartizione fra gli organi accertatori delle relative infrazioni.
Il numero delle infrazioni accertate e l'entità dei relativi proventi sono comunicati alla Regione.
Art. 34
Per i servizi speciali e di gran turismo la tariffa deve essere determinata in modo da risultare remunerativa del costo effettivo del servizio.
Non è ammesso il rilascio di abbonamenti per i servizi occasionali.
Sui servizi sperimentali la tariffa è determinata all'atto della relativa istituzione.
Art. 35
Le imprese di gestione stabiliscono, con apposito regolamento, le condizioni di trasporto non previste dalla presente legge.
Il predetto regolamento dovrà, fra l'altro, disciplinare:
- il trasporto dei bambini;
- i casi di esclusione dal trasporto;
- i casi di precedenza nel trasporto, nel rispetto del 2 comma dell'art. 1679 del codice civile;
- la riserva dei posti a favore delle categorie protette e degli abbonati;
- le modalità di presentazione dei reclami;
- il deposito e le modalità di restituzione degli oggetti smarriti.
Il predetto regolamento è soggetto ad approvazione da parte della Giunta regionale e deve essere portato a conoscenza del pubblico in modo permanente.
Art. 36
La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri direttivi indicati dal precedente articolo 23, può autorizzare, anche in via sperimentale, l'adozione di altre tipologie di documenti di viaggio, quali, fra gli altri, biglietti validi per fasce orarie o per fasce chilometriche o per numero di chilometri, determinandone i relativi prezzi.
Ad avvenuta positiva sperimentazione delle predette tipologie di documenti di viaggio da parte di almeno due consorzi e per almeno sei mesi, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può renderle obbligatorie e permanenti su tutto il territorio regionale in aggiunta o in sostituzione di quelle stabilite dal precedente articolo 24.

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