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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45

NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979

Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE
Capo I
PRINCIPI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna riconosce al sistema integrato dei trasporti e delle vie di comunicazione il carattere di servizio sociale primario e di importante strumento per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale e socio - economico dell'area regionale, considerata anche nelle sue interrelazioni con le regioni contermini.
La Regione Emilia - Romagna orienta la propria attività, attraverso il metodo della programmazione e della partecipazione, per il perseguimento delle seguenti finalità:
1) assicurare alla popolazione l'accessibilità e la fruibilità del territorio;
2) promuovere un sistema integrato di mobilità in cui il trasporto collettivo assolva ad un ruolo fondamentale;
3) riqualificare la rete viaria regionale, attraverso la ristrutturazione o la costruzione di nuove infrastrutture e la dotazione di idonee attrezzature e servizi, sulla base degli obiettivi di cui al precedente punto 2);
4) promuovere, anche d' intesa con le altre Regioni, lo sviluppo della ricerca tecnologica applicata ai trasporti;
5) perseguire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento atmosferico ed acustico nonchè la razionale organizzazione del traffico e della circolazione;
6) sostenere la gestione pubblica consortile dei servizi di trasporto pubblico nell'ambito dei bacini di traffico;
7) sostenere l'impresa privata di trasporto pubblico per viaggiatori, sia singola che associata, quando costituisca utile strumento di integrazione della gestione pubblica;
8) favorire l'organizzazione del trasporto delle merci secondo criteri di economicità e funzionalità riferiti alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali;
9) attuare il decentramento delle proprie funzioni amministrative mediante delega agli enti locali, ai sensi dell' art. 118, 3 comma, della Costituzione Sito esterno e dell'art. 57, 1 comma dello statuto regionale.
Art. 2
Il servizio pubblico di linea per trasporto persone, di interesse regionale e locale, si struttura in reti, intese come complesso organico di relazioni di trasporto svolgentisi prevalentemente all'interno di un bacino di traffico, servite direttamente o tramite coincidenze mediante uno o più modi di trasporto.
In tale complesso si distinguono, ai fini della presente legge, i seguenti tipi di servizi:
a) servizi urbani: svolgentisi interamente entro aree urbane senza soluzione di continuità, anche se appartenenti a comuni diversi ed esercitati con frequenza elevata e fermate ravvicinate;
b) servizi di bacino: servizi diversi da quelli indicati al punto a) e svolgentisi all'interno di un medesimo bacino di traffico;
c) servizi interbacino: colleganti località site in due o più bacini di traffico, compresi i servizi interregionali con percorso svolgentesi in prevalenza nel territorio regionale.
I servizi sopraelencati, avuto riguardo alle loro caratteristiche, possono essere:
1) ordinari: quando il servizio sia offerto alla generalità degli utenti, a normali condizioni di trasporto;
2) speciali: quando il servizio sia riservato a determinati gruppi di utenti e a condizioni atipiche di trasporto.
Rientrano, fra l'altro, fra i servizi speciali:
- le linee di collegamento con aeroporti riservate ai soli viaggiatori muniti di biglietto per il trasporto aereo;
- le linee riservate ai lavoratori di un determinato complesso industriale, agricolo o commerciale oppure al personale ed agli alunni di un determinato complesso scolastico;
3) di gran turismo: quando abbiano finalità esclusivamente turistiche, siano svolti in periodi stagionali e rientrino nella competenza regionale a norma dell'art. 85 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno;
4) occasionali: quando abbiano la finalità di far fronte a esigenze di utenza generate da eventi particolari e contingenti di durata comunque inferiore ad un mese;
5) sperimentali: quando siano finalizzati all'accertamento delle caratteristiche del traffico od all'adeguamento delle modalità d' esercizio, oppure siano riferiti all' utilizzazione di nuove tecnologie, e siano esercitati per periodi limitati.
Capo II
PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI
Art. 3
Il piano regionale integrato dei trasporti costituisce lo strumento mediante il quale la Regione Emilia - Romagna:
a) disciplina i propri interventi;
b) indirizza e coordina gli interventi degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico o privato operante nell' ambito dei trasporti e delle vie di comunicazione d' interesse regionale;
c) concorre alla elaborazione e definizione del piano dei trasporti di interesse nazionale a norma dell'art. 11 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
In base a quanto previsto dalla lettera c) del precedente comma ed in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con le scelte e gli indirizzi nazionali del settore, la Regione, nel quadro dei propri obiettivi programmatici per lo sviluppo economico e l'assetto territoriale dell'Emilia - Romagna, partecipa con il predetto piano alla definizione del sistema delle grandi linee di comunicazione ferroviaria, stradale, idroviaria, marittima ed aerea.
In particolare, il piano:
- considera la rete ferroviaria quale struttura portante del sistema dei trasporti ed in questa visione individua le linee ferroviarie di interesse regionale nonchè quelle da proporre, in quanto di prevalente interesse nazionale, per l'inserimento organico nella rete delle ferrovie dello Stato;
- considera la rete degli autofiloservizi come integrativa e complementare alla rete ferroviaria;
- considera la viabilità finalizzata alle esigenze di sviluppo economico e sociale del territorio e prioritariamente connessa alla razionale organizzazione del trasporto pubblico;
- considera il trasporto merci una componente per la formazione del costo dei prodotti finiti; in quest' ambito individua nei centri di intermodalità merci gli strumenti idonei per favorire la razionale e rapida movimentazione delle merci nonchè come punto di incontro e di uso ottimale dei diversi modi di trasporto;
- considera il rilevante ruolo del porto di Ravenna nel sistema nazionale della portualità e ricomprende il piano regionale di coordinamento dei porti di cui alla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19;
- definisce gli obiettivi qualitativi e quantitativi di carattere generale per l'organizzazione del traffico nei centri urbani e per un più razionale uso del territorio. Tali obiettivi concorrono alla formazione degli strumenti urbanistici con particolare riferimento alla localizzazione degli insediamenti produttivi commerciali e dei servizi nonchè allo sfalsamento degli orari di utilizzazione degli stessi;
- delinea i criteri generali per l'impiego ottimale dei mezzi tecnici e delle risorse economiche e finanziarie da destinare ai trasporti pubblici, alla viabilità e alle infrastrutture dei trasporti, nell'ambito del territorio regionale;
- determina i criteri per l'organizzazione dei servizi di taxi di noleggio con conducente e di ogni altro modo similare di trasporto, quale sistema integrativo e sussidiario della rete degli autoservizi pubblici nelle aree di bacino;
- definisce il numero, la composizione nonchè le eventuali interconnessioni dei bacini di traffico previsti dal primo comma dell'art. 7;
- stabilisce i criteri relativi alla istituzione dei servizi interbacino compresi quelli interregionali di competenza regionale;
- stabilisce l'arco temporale di validità, i tempi intermedi, i mezzi finanziari, le modalità e gli strumenti di attuazione e individua altresì i relativi progetti poliennali di intervento;
- determina i modi e le procedure per la revisione e gli aggiornamenti del piano stesso.
Art. 4
Il piano regionale integrato dei trasporti è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio.
La Giunta regionale, nella impostazione e nell'elaborazione del piano regionale integrato dei trasporti, è coadiuvata dalla competente commissione consiliare permanente e da un comitato composto da:
- un assessore regionale designato dalla Giunta, con funzioni di presidente. La Giunta può designare un altro suo componente che sostituisca il presidente del comitato in caso di sua assenza o impedimento;
- sei membri nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
- tre rappresentanti della sezione regionale dell'ANCI, designati dalla medesima;
- due rappresentanti dell'URPER, designati dalla medesima;
- due rappresentanti della delegazione regionale dell'UNCEM, designati dalla medesima.
Funge da segretario un collaboratore regionale del dipartimento competente, nominato dal presidente del comitato.
Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per i lavori di redazione del piano, la Giunta regionale può avvalersi di esperti esterni a norma degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.
Art. 5
Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti la competente commissione consiliare permanente ed il comitato di cui al precedente articolo, sottopone alla approvazione del Consiglio una relazione sulle linee di indirizzo programmatico da seguire nell'elaborazione del piano regionale integrato dei trasporti, che costituiranno altresì direttiva per gli enti ed organi preposti e comunque interessati alla pianificazione dei trasporti di bacino anche per quanto riguarda le modalità procedurali per il raccordo tra gli stessi enti ed organismi.
La predetta relazione viene pubblicata preventivamente sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione, e per la consultazione e la discussione sulla stessa si applicano le disposizioni dell'art. 38 dello statuto.
La relazione approvata dal Consiglio regionale viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale.
Entro diciotto mesi dalla data di approvazione della relazione programmatica di cui al comma precedente la Giunta regionale, sentiti la competente commissione consiliare permanente ed il comitato di cui al precedente articolo, presenta al Consiglio il piano regionale integrato dei trasporti.
Art. 6
Il piano regionale dei trasporti, entro sei mesi dalla sua approvazione da parte del Consiglio regionale, è recepito, particolarmente per quanto riguarda le infrastrutture ed impianti per il trasporto e le relative norme, dagli strumenti urbanistici comprensoriali e comunali vigenti o in corso di definizione. All'atto della predetta approvazione si applicano le misure di salvaguardia rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.
Le previsioni contenute nel piano regionale relativamente alle infrastrutture per il trasporto di competenza statale costituiscono la base per le proposte, i pareri ed i provvedimenti regionali di cui agli articoli 11 e 81, 1 , 2 , 3 e 4 comma, del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno.
Capo III
BACINI DI TRAFFICO
Art. 7
Ai fini dell'organizzazione dei servizi pubblici di trasporto, il territorio regionale si articola in bacini di traffico, intesi come unità territoriali a dimensioni pluricomprensoriali, entro le quali possa essere programmato e gestito in modo unitario ed efficiente un sistema integrato di trasporto.
I bacini di traffico sono definiti dal piano regionale integrato dei trasporti.
Fino all'approvazione del piano regionale integrato dei trasporti vengono assunte, quali bacini di traffico, le circoscrizioni territoriali delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, nonchè di Ravenna e Forlì costituenti un unico bacino.
Art. 8
Entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della relazione programmatica di cui all'art. 5, e sulla base della stessa, le Province ed il Circondario di Rimini sono delegati ad elaborare una proposta di piano dei trasporti di bacino.
A tal fine i Comitati comprensoriali e le Comunità montane, entro tre mesi dalla pubblicazione della predetta relazione, prospettano alle Province ed al Circondario di Rimini il quadro delle proprie scelte di programmazione economica e di pianificazione del territorio e dei servizi sociali e culturali nonchè delle esigenze di trasporto che ne derivano.
Il piano dei trasporti di bacino costituisce l'articolazione e la specificazione del piano regionale integrato dei trasporti e deve, fra l'altro, contenere:
- la definizione del complesso organico dei servizi costituenti la rete di bacino, comprese le linee interbacino, e delle relative infrastrutture;
- la determinazione della entità, delle caratteristiche, e dell'oggetto delle imprese pubbliche di gestione;
- le indicazioni circa l'adeguamento della rete viaria di bacino alle esigenze del traffico;
- i criteri specifici di coordinamento fra i vari modi di trasporto e fra i servizi pubblici urbani, di bacino e interbacino di linea nonchè fra detti servizi e quelli di piazza e noleggio con conducente;
- le previsioni economico - finanziarie d' investimento e di gestione dei servizi, nonchè l'indicazione delle relative fonti di finanziamento.
Le Province ed il Circondario di Rimini, nella fase di elaborazione del piano, consultano le organizzazioni sindacali e le associazioni economiche maggiormente rappresentative ed altri soggetti pubblici e privati portatori di interessi nella organizzazione dei trasporti di bacino.
La Giunta regionale, previa comunicazione alla competente commissione consiliare, indice apposite conferenze per bacino di traffico allo scopo di verificare lo stato di elaborazione del piano di bacino.
A dette conferenze sono invitate le Amministrazioni provinciali, il Circondario di Rimini, i Comitati comprensoriali e le Comunità montane interessate, nonchè il comitato di cui all'art. 4.
Entro il termine di cui al primo comma la proposta di piano di bacino è adottata dal Consiglio provinciale e dal Comitato circondariale e da questi trasmessa contemporaneamente alla Giunta regionale ed ai Comitati comprensoriali e alle Comunità montane interessati, i quali devono far pervenire alla Giunta regionale il loro motivato parere entro i due mesi successivi.
La Giunta regionale, valutati i pareri espressi ai sensi del comma precedente e sentito il comitato di cui all'art. 4, trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione il piano di bacino corredato dal proprio parere.
Art. 9
Il Consiglio regionale, quando ritenga che la proposta di piano di bacino non risponda alle linee di indirizzo programmatico indicate nella relazione di cui all'art. 5, la rinvia alle Province o al Circondario di Rimini assegnando un congruo termine di tempo per provvedere alle necessarie modificazioni.
I modi e le procedure per la revisione dei piani di bacino sono determinati dal piano regionale integrato dei trasporti.
Capo IV
GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO AUTOFILOVIARIO DI LINEA PER PERSONE
Art. 10
La Regione Emilia - Romagna individua nell'istituto consortile fra gli enti locali lo strumento più idoneo per la gestione del trasporto pubblico in ciascun bacino di traffico.
A tal fine la Regione, nell'ambito dei principi fondamentali della vigente legislazione nazionale in materia di trasporti di interesse regionale e nel rispetto dell'autonoma potestà organizzatoria dei Comuni e delle Province, provvede ad emanare indicazioni e disposizioni di indirizzo finalizzate a conseguire la uniformazione dei consorzi costituiti dagli enti locali per la gestione dei servizi pubblici di trasporto, nonchè ad adeguarli alle seguenti finalità:
- unificazione in un solo ente di gestione dei consorzi e delle relative aziende anche con conseguente unificazione dei rispettivi organi;
- rappresentanza diretta dei Comuni e delle Province consorziati nel massimo organo deliberativo del consorzio;
- strutturazione e funzionamento basati su criteri di massima agilità operativa, efficienza funzionale e produttività imprenditoriale.
Le indicazioni e le disposizioni d' indirizzo di cui al comma precedente verranno approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e comprenderanno anche uno schema di statuto - tipo.
La Giunta regionale formula la sua proposta previa consultazione della sezione regionale dell'ANCI, della sezione regionale dell'UNCEM, delle Amministrazioni provinciali, del Circondario di Rimini, dei Comuni capoluogo di provincia e degli altri Comuni che esercitano servizi di trasporto pubblico urbano sia in economia, sia tramite propria azienda speciale, sia in concessione ai consorzi di cui al precedente secondo comma.
I Comuni di cui sopra, al fine della elaborazione del piano di bacino di cui al precedente art. 8:
- potranno presentare proprie indicazioni e proposte per l'integrazione funzionale fra la rete urbana e quella extraurbana a norma del precedente art. 8, secondo comma;
- saranno consultati nel corso dell'elaborazione e prima della sua approvazione a norma e per gli effetti del quarto comma del citato art. 8;
- saranno invitati alle conferenze di bacino a norma e per gli effetti del sesto comma dell'art. 8.
Art. 11
I consorzi dei trasporti pubblici di bacino di traffico, una volta assunte le caratteristiche statutarie e funzionali di cui al precedente articolo, hanno diritto ad esercitare in via preferenziale, salvo quanto disposto dal successivo art. 12, secondo comma, il servizio di trasporto pubblico per persone su ciascuna delle linee facenti parte della rete autofiloviaria del bacino di competenza secondo la configurazione risultante dai rispettivi piani di bacino.
Il consorzio, previo assenso della Giunta regionale, può dare in appalto i servizi concessigli che non ritenga di gestire direttamente, semprechè l'appalto costituisca una riduzione del costo di produzione del servizio.
Le imprese appaltatrici di servizio di trasporto pubblico devono possedere comprovati requisiti di idoneità civile, tecnica e finanziaria.
Art. 12
Al fine di conseguire il diritto alla preferenza di cui al precedente articolo, i consorzi dei trasporti pubblici debbono adottare apposito atto deliberativo da cui risultino:
a) le linee per le quali viene richiesto il diritto di priorità;
b) i percorsi e le fermate relative;
c) i programmi di esercizio;
d) il materiale rotabile impiegato;
e) il quantitativo di personale necessario;
f) le previsioni economiche e finanziarie dell'esercizio.
Nel caso in cui la deliberazione di cui al precedente comma abbia per oggetto servizi concessi ad imprese private, il diritto di preferenza può essere riconosciuto se il concessionario privato non intende adeguare il servizio alle prescrizioni del piano di bacino e se l'assunzione del servizio da parte del consorzio risponde ad esigenze d' integrazione funzionale e di economicità.
Per i servizi che il consorzio intende dare in appalto, l'atto deliberativo deve riportare lo schema del contratto.
L'atto deliberativo di cui al precedente primo comma deve essere trasmesso alla Giunta regionale in allegato alla domanda di ottenimento delle concessioni dei servizi.
La Giunta regionale, accertata la regolarità delle domande e della documentazione allegata, procede al riconoscimento del diritto di preferenza e se necessario alla revisione delle esistenti concessioni, allo scopo di realizzare una organizzazione dei trasporti pubblici conforme al disegno operativo indicato nei piani di bacino.
L'atto deliberativo di cui al presente articolo dovrà essere reso conforme alle previsioni del piano di bacino approvato.
Art. 13
Salvo i casi di decadenza della concessione, ove i servizi esercitati da imprese private vengano assorbiti dal consorzio dei trasporti pubblici in forza dell'approvazione dell' atto deliberativo previsto dal precedente art. 12, il materiale rotabile e gli impianti di proprietà dell'impresa cessante, riconosciuti idoeni e necessari allhesercizio, passano al consorzio medesimo al prezzo d' uso stabilito d' accordo fra le parti.
In mancanza di accordo, il Presidente della Giunta regionale nomina un collegio di tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente del collegio, dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale.
Il collegio arbitrale esplica il proprio mandato secondo equità, nel rispetto dei criteri di cui al primo comma del presente articolo, e deve pronunciarsi nel termine di trenta giorni dalla costituzione.
Il subentrante è tenuto ad assumere il personale riconosciuto necessario, secondo le disposizioni vigenti, alle esigenze dei servizi di trasporto già gestiti dal soggetto cessante, nei limiti quantitativi e qualitativi dell'organico rideterminato ai sensi del successivo art. 17.
Entro tali limiti il personale di cui al comma precedente conserva l'anzianità effettiva di servizio maturata e la posizione giuridica legittimamente acquisita presso l'impresa cessata ed acquisisce il trattamento economico e normativo vigente nell'impresa subentrante: le relative quote del fondo di buonuscita maturate precedentemente dai singoli agenti sono trasferite al soggetto subentrante.
I crediti maturati dal predetto personale in dipendenza del precorso rapporto di lavoro sono opponibili in compensazione sul prezzo di uso concordato fra le parti o determinato dal collegio arbitrale, secondo le norme vigenti.
Art. 14
Per comprovati motivi di pubblico interesse, su richiesta motivata di imprese private esercenti servizi pubblici di trasporto e previo parere favorevole dell'Amministrazione provinciale interessata, la Giunta regionale può procedere alla risoluzione consensuale delle relative concessioni pluriennali di servizio pubblico di trasporto.
Relativamente ai beni ed al personale delle imprese interessate, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.
Con contestuale atto deliberativo, la Giunta regionale stabilisce le modalità per la prosecuzione del servizio, provvedendo:
a) alla concessione del servizio ad altro soggetto, privato o pubblico, che ne abbia fatto richiesta e risulti idoneo;
b) all'affidamento convenzionale del servizio al consorzio di bacino, qualora non sia praticabile la concessione;
c) all'assunzione in gestione diretta del servizio, qualora non siano praticabili ambedue le precedenti forme.
Nel caso di cui alla precedente lettera b), l'atto deliberativo della Giunta regionale disciplina anche i conseguenti rapporti patrimoniali e finanziari con il consorzio di bacino.
Nel caso previsto alla lettera c) l'atto deliberativo della Giunta regionale disciplina anche l'organizzazione, l' amministrazione e la direzione del servizio, nonchè la sua durata;
per tale durata si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 21.
Art. 15
Qualora i consorzi dei trasporti pubblici, adempiute le condizioni di cui al precedente articolo 10, non si avvalgano, nel termine fissato dalla Giunta regionale, del diritto di esercitare in via preferenziale il servizio pubblico per persone sulla rete autofiloviaria del bacino di competenza, o su parte di essa, i servizi medesimi, salva la continuazione dell'esercizio da parte delle imprese pubbliche o private attualmente esercenti, possono essere dati in concessione ai sensi della legge 28 settembre 1939 n. 1822 Sito esterno ad imprese private, preferendosi nell'ordine i precedenti concessionari degli stessi servizi ed i concessionari di servizi finitimi.
Salva diversa indicazione del piano di bacino, non sono suscettibili di concessione ad imprese private, e pertanto rimangono in esercizio ai consorzi ai sensi della precitata legge n. 1822, i servizi in atto gestiti dai consorzi medesimi.
Art. 16
Nelle more del perfezionamento, nell'ambito di ciascun bacino di traffico, della procedura amministrativa delineata negli artt. 11 e 12 della presente legge, continuano ad applicarsi, anche nei confronti degli esistenti consorzi dei trasporti pubblici, le norme contenute nella legge 28 settembre 1939 n. 1822 Sito esterno e successive modifiche, salvo quanto disposto nei commi seguenti.
Le concessioni provvisorie rilasciate agli esistenti consorzi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono convertite, a decorrere dalle rispettive scadenze, in concessioni definitive ai sensi della precitata legge n. 1822; dette concessioni cessano di diritto con l'approvazione regionale dell'atto deliberativo di cui all'art. 12 della presente legge.
I servizi occasionali o sperimentali di cui rispettivamente ai punti 4) e 5) dell'art. 2 della presente legge, nonchè i prolungamenti di linee urbane nel territorio di altro comune, purchè non concorrenti con linee di bacino e fermo restando il regime di linea urbana, sono soggetti ad assenso preventivo, anzichè a concessione.
Capo V
REGOLE DI GESTIONE E PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA
Art. 17
La Giunta Regionale determina, per ciascuna impresa pubblica o privata nonchè per ogni servizio in gestione diretta, esercente servizi di trasporto pubblico autofiloviario di linea per persone, la dotazione organica del personale necessario e sufficiente alle esigenze dei servizi di trasporto pubblico compresi quelli integrativi ed accessori.
La Giunta regionale procede alla predetta determinazione, sentiti i soggetti interessati di cui al primo comma, all'atto di inizio di nuovi servizi o di introduzione di rilevanti modifiche ai servizi stessi.
Per i servizi esistenti la Giunta regionale procede alla determinazione delle dotazioni organiche entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ogni dotazione organica è articolata per settori di organizzazione funzionale (movimento, impianti fissi, servizi generali, uffici amministrativi e di direzione) e per qualifiche o gruppi di qualifiche.
La dotazione organica è determinata sulla base di parametri obiettivi riferiti alle caratteristiche qualitative e quantitative del servizio prodotto, all'entità e tipologia del parco rotabile nonchè alle caratteristiche morfologiche, orografiche e urbanistiche dell'area servita.
La Giunta regionale adotta i parametri di cui al comma precedente sentita la competente commissione consiliare e riferisce annualmente alla stessa sulle determinazioni adottate.
La determinazione delle dotazioni organiche di cui al presente articolo valgono anche ai fini degli adempimenti di cui alla legge 1 febbraio 1978, n. 30 Sito esterno.
Art. 18
Al fine di dare uniformità ed univocità alla rappresentazione dei fatti di gestione le imprese pubbliche e private, nonchè gli enti esercenti in gestione diretta pubblici servizi di trasporto autofiloviari di linea per persone di interesse regionale, redigono il conto consuntivo in conformità ai modelli e relative istruzioni all'uopo predisposti dalla Giunta regionale.
Il conto consuntivo di cui al comma precedente costituisce elemento essenziale di riferimento agli effetti amministrativi disciplinati dalla presente legge, ivi compresi gli interventi finanziari di cui al successivo titolo III, salva restando la vigente normativa civilistica e fiscale in materia di bilanci.
Art. 19
Entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti di cui al primo comma del precedente articolo trasmettono ai competenti uffici della Regione copia dei conti consuntivi dell' esercizio precedente corredati dai relativi allegati, unitamente alle relazioni degli amministratori e sindaci.
Detti soggetti sono altresì tenuti a fornire ai predetti uffici tutte le informazioni che potranno essere richieste in merito ai conti consuntivi.
Art. 20
Ogni impresa pubblica o privata nonchè ogni ente esercente servizi di trasporto pubblico autofiloviario di persone deve comunicare alla Regione, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del rispettivo responsabile della regolarità del servizio stesso. In mancanza di tale comunicazione, della regolarità del servizio risponde il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società od ente.
Art. 21
In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto per cause comunque ascrivibili all'esercente, la Giunta regionale, fatte salve altre sanzioni previste dalle norme in vigore, qualora sussistano le ragioni di pubblico interesse che determinano la necessità della prosecuzione del pubblico servizio di trasporto, adotta in via d' urgenza i provvedimenti indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del pubblico servizio.
La Giunta regionale, per assicurare il ripristino del pubblico servizio, può adottare una delle seguenti forme:
a) affidamento coattivo del servizio ad una impresa pubblica o privata di trasporto della zona o, in carenza, di zone limitrofe, disciplinando contestualmente i conseguenti rapporti amministrativi con particolare riguardo alla determinazione del corrispettivo;
b) assunzione in gestione diretta del servizio attraverso la nomina di un commissario con l'incarico di procedere alla organizzazione ed alla amministrazione del servizio stesso.
Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, la Giunta regionale predisporrà la requisizione in uso dei veicoli, delle attrezzature, degli impianti e dei locali in disponibilità al già esercente e strettamente necessari ad assicurare la prosecuzione dei servizi, secondo il normale programma di esercizio.
Con il provvedimento di cui al comma precedente viene determinato anche il corrispettivo per l'uso dei beni sopraindicati a favore dell'avente diritto.
Il provvedimento di requisizione in uso è notificato nella forma degli atti giudiziari.
Il soggetto requisito entro dieci giorni dalla notificazione ha facoltà di rifiutare, con atto scritto, l'entità del corrispettivo. In tal caso, il corrispettivo stesso è determinato secondo il procedimento di cui al precedente articolo 13, secondo comma, da promuoversi su iniziativa del Presidente della Giunta regionale.
Per il predetto personale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al quinto comma del precedente art. 13.
Le forme straordinarie di gestione di cui al precedente secondo comma non possono superare la durata di due anni. Entro tale termine, la Giunta regionale procede alla definitiva disciplina organizzativa dei relativi servizi pubblici di trasporto sulla base anche delle indicazioni dei rispettivi piani di bacino, di cui al precedente art. 8.
Nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo ed altresì in caso di gravi e reiterate irregolarità, la Giunta regionale previa contestazione può dichiarare la decadenza dell'esercente dalla concessione od assegnazione per i servizi non dismessi.
Art. 22
In caso di pubblica calamità che comporti la interruzione di pubblici servizi autofiloviari di linea o la necessità di potenziare i medesimi, la Giunta regionale o il sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza, prescindendo da ogni formalità procedurale, possono imporre agli esercenti dei predetti servizi l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazione alle condizioni che riterranno più opportune, stabilendo ove occorra la misura del corrispettivo da fare carico agli enti interessati, sentite le autorità competenti.
La determinazione dell'eventuale corrispettivo è disciplinata dalle norme di cui all'articolo precedente.

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