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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45

NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979

Capo I
PRINCIPI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna riconosce al sistema integrato dei trasporti e delle vie di comunicazione il carattere di servizio sociale primario e di importante strumento per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale e socio - economico dell'area regionale, considerata anche nelle sue interrelazioni con le regioni contermini.
La Regione Emilia - Romagna orienta la propria attività, attraverso il metodo della programmazione e della partecipazione, per il perseguimento delle seguenti finalità:
1) assicurare alla popolazione l'accessibilità e la fruibilità del territorio;
2) promuovere un sistema integrato di mobilità in cui il trasporto collettivo assolva ad un ruolo fondamentale;
3) riqualificare la rete viaria regionale, attraverso la ristrutturazione o la costruzione di nuove infrastrutture e la dotazione di idonee attrezzature e servizi, sulla base degli obiettivi di cui al precedente punto 2);
4) promuovere, anche d' intesa con le altre Regioni, lo sviluppo della ricerca tecnologica applicata ai trasporti;
5) perseguire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento atmosferico ed acustico nonchè la razionale organizzazione del traffico e della circolazione;
6) sostenere la gestione pubblica consortile dei servizi di trasporto pubblico nell'ambito dei bacini di traffico;
7) sostenere l'impresa privata di trasporto pubblico per viaggiatori, sia singola che associata, quando costituisca utile strumento di integrazione della gestione pubblica;
8) favorire l'organizzazione del trasporto delle merci secondo criteri di economicità e funzionalità riferiti alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali;
9) attuare il decentramento delle proprie funzioni amministrative mediante delega agli enti locali, ai sensi dell' art. 118, 3 comma, della Costituzione Sito esterno e dell'art. 57, 1 comma dello statuto regionale.
Art. 2
Il servizio pubblico di linea per trasporto persone, di interesse regionale e locale, si struttura in reti, intese come complesso organico di relazioni di trasporto svolgentisi prevalentemente all'interno di un bacino di traffico, servite direttamente o tramite coincidenze mediante uno o più modi di trasporto.
In tale complesso si distinguono, ai fini della presente legge, i seguenti tipi di servizi:
a) servizi urbani: svolgentisi interamente entro aree urbane senza soluzione di continuità, anche se appartenenti a comuni diversi ed esercitati con frequenza elevata e fermate ravvicinate;
b) servizi di bacino: servizi diversi da quelli indicati al punto a) e svolgentisi all'interno di un medesimo bacino di traffico;
c) servizi interbacino: colleganti località site in due o più bacini di traffico, compresi i servizi interregionali con percorso svolgentesi in prevalenza nel territorio regionale.
I servizi sopraelencati, avuto riguardo alle loro caratteristiche, possono essere:
1) ordinari: quando il servizio sia offerto alla generalità degli utenti, a normali condizioni di trasporto;
2) speciali: quando il servizio sia riservato a determinati gruppi di utenti e a condizioni atipiche di trasporto.
Rientrano, fra l'altro, fra i servizi speciali:
- le linee di collegamento con aeroporti riservate ai soli viaggiatori muniti di biglietto per il trasporto aereo;
- le linee riservate ai lavoratori di un determinato complesso industriale, agricolo o commerciale oppure al personale ed agli alunni di un determinato complesso scolastico;
3) di gran turismo: quando abbiano finalità esclusivamente turistiche, siano svolti in periodi stagionali e rientrino nella competenza regionale a norma dell'art. 85 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno;
4) occasionali: quando abbiano la finalità di far fronte a esigenze di utenza generate da eventi particolari e contingenti di durata comunque inferiore ad un mese;
5) sperimentali: quando siano finalizzati all'accertamento delle caratteristiche del traffico od all'adeguamento delle modalità d' esercizio, oppure siano riferiti all' utilizzazione di nuove tecnologie, e siano esercitati per periodi limitati.

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