LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45
NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979
Titolo II
ORDINAMENTO TARIFFARIO DEI SERVIZI PUBBLICI AUTOMOBILISTICI E FILOVIARI DI LINEA
Capo I
CRITERI GENERALI
Art. 23
L'ordinamento tariffario regionale, nel rispetto dei principi posti dalle leggi - quadro statali, si ispira ai seguenti criteri direttivi:
- assunzione a carico della finanza pubblica della quota del costo del servizio corrispondente ai benefici generali del servizio stesso;
- posizione a carico dell'utenza della quota del costo del servizio corrispondente ai benefici individuali diretti del servizio stesso;
- omogeneizzazione dei livelli tariffari e delle condizioni di trasporto nell'area regionale;
- semplificazione delle tariffe ai fini della loro agevole conoscibilità ed economicità di applicazione;
- utilizzazione delle moderne tecniche di riscossione e ricerca di nuovi tipi di documenti di viaggio che consentano la massima fruibilità dei servizi;
- armonizzazione non concorrenziale con le tariffe del sistema ferroviario.
Capo II
SERVIZI DI BACINO ED INTERBACINO
Art. 24
I tipi di tariffa sui servizi pubblici automobilistici e filoviari ordinari di linea di bacino ed interbacino per trasporto viaggiatori sono i seguenti:
- di corsa semplice;
- di abbonamento settimanale;
- di abbonamento mensile.
A richiesta dell'esercente la Giunta regionale può consentire l'introduzione sulle linee stagionali di una tariffa di andata e ritorno determinata con l'applicazione di una riduzione del 10% sulla tariffa raddoppiata di corsa semplice, fermi restando gli arrotondamenti previsti nelle tariffe di corsa semplice.
I prezzi per le singole relazioni di trasporto sono calcolati in base alla distanza fra le località servite, determinata in conformità ai seguenti criteri:
a) commisurazione alla lunghezza del percorso fra due fermate con frazionamento di tariffa così come definite nei relativi atti di concessione o assegnazione, con esclusione delle eventuali deviazioni o diramazioni;
b) arrotondamento al chilometro intero più prossimo, salvo i casi di tratti comuni a più linee, per i quali può essere consentito, su richiesta dell'esercente, di operare un tipo di arrotondamento che risponda alla esigenza di uniformare le distanze parziali fra le varie fermate insistenti sui percorsi comuni a più linee;
c) applicazione, nel caso che il trasporto abbia inizio o termine in fermate per le quali non sia previsto il frazionamento di tariffa, del prezzo relativo alla distanza fra le fermate con frazionamento di tariffa alle quali le fermate senza frazionamento sono aggregate.
La Giunta regionale è autorizzata ad emanare disposizioni per disciplinare la individuazione delle fermate con frazionamento di tariffa nonchè per la applicazione dei criteri di cui al comma precedente.
Le tabelle polimetriche devono contenere l'elenco delle fermate con frazionamento di tariffa indicando a fianco di ciascuna di esse quelle senza frazionamento di tariffa ad esse aggregate, le distanze progressive arrotondate ed i prezzi delle singole relazioni di trasporto.
Le tabelle polimetriche devono essere trasmesse alla Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ogni singolo provvedimento di variazione tariffaria, anche ai fini del riscontro dell'applicazione delle norme della presente legge.
Art. 25
Sui servizi di bacino e interbacino:
- il biglietto di ciascuna corsa semplice dà diritto alla effettuazione del solo viaggio per il quale è stato rilasciato e non consente fermate intermedie con prosecuzione di trasporto su altra corsa;
- il biglietto di abbonamento settimanale è rilasciato dallhesercente a chiunque ne faccia richiesta ed è valido dal lunedì al sabato compreso per un numero illimitato di viaggi tra le fermate con frazionamento di tariffa, comprese le fermate aggregate, ovvero sui percorsi parziali purchè interamente compresi fra le estremità del percorso per il quale l'abbonamento stesso è stato rilasciato;
- il biglietto di abbonamento mensile è rilasciato dall' esercente a chiunque ne faccia richiesta ed è valido per un mese intero con esclusione delle domeniche e per un numero illimitato di viaggi tra le fermate con frazionamento di tariffa, comprese le fermate aggregate, ovvero su percorsi parziali purchè interamente compresi fra le estremità del percorso per il quale l'abbonamento stesso è stato rilasciato;
- il biglietto di andata e ritorno è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta nei casi di cui al secondo comma dell'articolo precedente ed è valido per il solo giorno di emissione.
Su motivata richiesta dell'esercente la Giunta regionale può consentire, per particolari esigenze di lavoratori turnisti e senza variazione di prezzo, l'estensione della validità degli abbonamenti settimanali e mensili anche alla domenica, fissando le prescrizioni del caso.
Il viaggiatore provvisto di abbonamento ha diritto di utilizzarlo su tratte comuni a più linee anche se servite da imprese diverse. La Giunta regionale promuove appositi accordi per la emissione di titoli di viaggio e per la ripartizione dei proventi; in mancanza di detti accordi, la Giunta regionale provvede d' ufficio sentite le imprese interessate e tenendo conto dei criteri di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
I soggetti esercenti possono altresì convenire con l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'utilizzazione dei biglietti d' abbonamento su percorsi promiscui e cumulativi.
Art. 26
Sui servizi di bacino ed interbacino il viaggiatore può portare con sè gratuitamente bagagli o colli di peso non superiore a Kg. 10 e di dimensione non superiore a cm. 50x20x25.
Per gli altri bagagli o colli che il viaggiatore porti con sè entro il limite del peso massimo complessivo di Kg. 30 e per i quali la somma delle tre dimensioni non sia superiore a cm. 250, semprechè due di tali dimensioni non superino i cm. 50, si applica il prezzo relativo al biglietto di corsa semplice.
Il trasporto di bagagli o colli non accompagnati è consentito soltanto sugli autobus provvisti di bagagliaio, ed è soggetto, ai sensi delle vigenti disposizioni, ad apposita autorizzazione della Giunta regionale.
In ogni caso, il trasporto bagagli e colli è subordinato alla osservanza delle limitazioni di sagoma e di peso indicati sulla carta di circolazione del veicolo.
La Giunta regionale può prescrivere l'obbligo per i servizi di bacino ed interbacino del trasporto dei bagagli e colli non accompagnati qualora non esistano per il trasporto dei medesimi altri servizi concessi a norma del codice postale.
Art. 27
La tariffa di corsa semplice, degli abbonamenti settimanali e mensili nonchè del trasporto di bagagli e colli non accompagnati sui servizi pubblici di bacino e interbacino è stabilita almeno annualmente con atto amministrativo del Consiglio regionale su proposta della Giunta.
La Giunta regionale formula la propria proposta sulla base dei principi e criteri generali indicati nell'art. 23 della presente legge, tenendo conto peraltro dei seguenti elementi particolari:
a) variazioni del costo medio regionale di produzione del servizio;
b) variazioni del reddito medio regionale per abitante;
c) percentuale dei costi da coprirsi con proventi di natura tariffaria.
Art. 28
Le tariffe di cui ai precedenti articoli costituiscono il corrispettivo del trasporto e ricomprendono i relativi oneri fiscali in quanto dovuti nonchè ogni altro onere o diritto derivante dal contratto di trasporto compresi, per i bagagli ed i colli, quelli relativi alla loro custodia durante il viaggio ad esclusione dei diritti postali in quanto dovuti.
Capo III
SERVIZI URBANI
Art. 29
L'ordinamento tariffario dei servizi pubblici automobilistici e filoviari ordinari di competenza comunale deve coordinarsi con quello dei servizi di bacino ed interbacino secondo le seguenti tipologie:
- di corsa semplice;
- di abbonamento mensile o plurimensile impersonale per una o più linee della medesima rete, rilasciabili a chiunque ne faccia richiesta;
- di abbonamento mensile nominativo per una o più linee della medesima rete, rilasciabile a lavoratori o studenti.
Il Comune può introdurre ulteriori tipologie di abbonamento previo assenso della Giunta regionale.
Per i servizi classificati urbani ai sensi dell'art. 2, 2 comma - lettera a) della presente legge, pur se svolgentisi in ambiti territoriali appartenente a comuni contigui, la Giunta regionale può autorizzare a richiesta dell'esercente, previo accertamento che l'organizzazione del servizio sia strettamente connessa con quella svolgentesi nell'ambito territoriale di un comune, l'adozione delle tariffe in vigore in quest' ultimo.
In ogni altro caso si applicano le tipologie e le tariffe previste per i servizi di bacino.
Art. 30
Sui servizi urbani è ammesso il trasporto di bagagli, pacchi e colli solo se accompagnati ed entro i limiti massimi di peso ed ingombro stabiliti dal Comune competente.
Il Comune predetto determina inoltre i limiti massimi di peso ed ingombro oltre i quali il viaggiatore è tenuto a pagare un corrispettivo del trasporto pari a quello di corsa semplice per viaggiatori.
Art. 31
I prezzi minimi per corsa semplice e per gli abbonamenti, compresi quelli di cui al secondo comma del precedente art. 29, sui servizi autofilotranviari urbani di competenza comunale sono stabiliti, ai fini del loro coordinamento con le tariffe dei servizi di bacino ed interbacino, con apposite direttive emanate dal Consiglio regionale almeno annualmente su proposte della Giunta, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 27.
La Giunta regionale potrà autorizzare l'adozione di abbonamenti cumulativi dei servizi urbani con quelli di bacino e interbacino alla condizione che il prezzo complessivo non sia inferiore al prezzo dell'abbonamento relativo al percorso sui servizi di bacino ed interbacino maggiorato da una quota non inferiore al 50% di quello urbano.
Capo IV
NORME TARIFFARIE COMUNI AI SERVIZI URBANI DI BACINO ED INTERBACINO
Art. 32
L'ente locale che, in deroga alle disposizioni contenute nella presente legge, intenda accordare a determinare categorie di utenti condizioni tariffarie più favorevoli, nella relativa deliberazione deve assumere il maggior onere corrispondente all'agevolazione accordata versandone trimestralmente l'importo all'impresa di gestione.
Art. 33
Ogni biglietto di viaggio deve indicare:
- l'impresa esercente;
- il percorso;
- la validità;
- il prezzo, salvo i casi di tariffa unica;
- le generalità del titolare di abbonamento nominativo.
Per i viaggiatori non muniti di valido documento di riconoscimento rilasciato da pubblica amministrazione, le imprese di gestione sono autorizzate a rilasciare una apposita tessera di riconoscimento previo rimborso da parte dell'abbonato del solo costo di emissione.
Le imprese di gestione non possono rilasciare carte di libera circolazione o facilitazioni di viaggio, salvo i casi previsti espressamente da leggi dello Stato.
I viaggiatori che circolano su linee urbane, di bacino ed interbacino di interesse regionale sprovvisti di regolare biglietto devono corrispondere, oltre al prezzo della corsa, una soprattassa di L.5.000.
I proventi delle suddette soprattasse sono devoluti esclusivamente alle imprese di gestione e non possono essere destinati a ripartizione fra gli organi accertatori delle relative infrazioni.
Il numero delle infrazioni accertate e l'entità dei relativi proventi sono comunicati alla Regione.
Art. 34
Per i servizi speciali e di gran turismo la tariffa deve essere determinata in modo da risultare remunerativa del costo effettivo del servizio.
Non è ammesso il rilascio di abbonamenti per i servizi occasionali.
Sui servizi sperimentali la tariffa è determinata all'atto della relativa istituzione.
Art. 35
Le imprese di gestione stabiliscono, con apposito regolamento, le condizioni di trasporto non previste dalla presente legge.
Il predetto regolamento dovrà, fra l'altro, disciplinare:
- il trasporto dei bambini;
- i casi di esclusione dal trasporto;
- i casi di precedenza nel trasporto, nel rispetto del 2 comma dell'art. 1679 del codice civile;
- la riserva dei posti a favore delle categorie protette e degli abbonati;
- le modalità di presentazione dei reclami;
- il deposito e le modalità di restituzione degli oggetti smarriti.
Il predetto regolamento è soggetto ad approvazione da parte della Giunta regionale e deve essere portato a conoscenza del pubblico in modo permanente.
Art. 36
La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri direttivi indicati dal precedente articolo 23, può autorizzare, anche in via sperimentale, l'adozione di altre tipologie di documenti di viaggio, quali, fra gli altri, biglietti validi per fasce orarie o per fasce chilometriche o per numero di chilometri, determinandone i relativi prezzi.
Ad avvenuta positiva sperimentazione delle predette tipologie di documenti di viaggio da parte di almeno due consorzi e per almeno sei mesi, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può renderle obbligatorie e permanenti su tutto il territorio regionale in aggiunta o in sostituzione di quelle stabilite dal precedente articolo 24.