Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45

NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979

Capo I
CRITERI GENERALI
Art. 23
L'ordinamento tariffario regionale, nel rispetto dei principi posti dalle leggi - quadro statali, si ispira ai seguenti criteri direttivi:
- assunzione a carico della finanza pubblica della quota del costo del servizio corrispondente ai benefici generali del servizio stesso;
- posizione a carico dell'utenza della quota del costo del servizio corrispondente ai benefici individuali diretti del servizio stesso;
- omogeneizzazione dei livelli tariffari e delle condizioni di trasporto nell'area regionale;
- semplificazione delle tariffe ai fini della loro agevole conoscibilità ed economicità di applicazione;
- utilizzazione delle moderne tecniche di riscossione e ricerca di nuovi tipi di documenti di viaggio che consentano la massima fruibilità dei servizi;
- armonizzazione non concorrenziale con le tariffe del sistema ferroviario.

Espandi Indice