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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1979, n. 45

NORMATIVA ORGANICA SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE - DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 5 dicembre 1979

Titolo III
INTERVENTI FINANZIARI
Capo I
OGGETTO DEGLI INTERVENTI
Art. 37
In attuazione della presente legge, la Regione è autorizzata ad effettuare nel settore degli autoservizi di linea per viaggiatori interventi finanziari per:
a) contribuire alle spese d' investimento;
b) contribuire alle spese di gestione;
c) disporre attività promozionale e di ricerca.
Capo II
provvede direttamente la Giunta medesima.
Art. 38
Gli interventi regionali di cui alla lettera a) del precedente articolo si realizzano attraverso:
1) la concessione di contributi finanziari, nella misura massima del 70% dell'importo ammissibile, nelle spese per l'acquisto di veicoli da destinare al trasporto pubblico di linea per viaggiatori nonchè per opere ed impianti fissi di particolare rilevanza tecnologica e strettamente pertinenti all'esercizio del trasporto stesso;
La revoca delle funzioni regionali, delegate con la prepubblico di linea per viaggiatori e la contestuale assegnazione degli stessi in uso ad esercenti servizi di pubblico trasporto, ferma restando la immatricolazione dei veicoli medesimi a nome dei predetti esercenti ai sensi dell'art. 58, 7 comma del decreto 15 giugno 1959 n. 393.
I contributi per opere ed impianti di cui al precedente punto 1) possono essere concessi esclusivamente a favore di soggetti pubblici.
L'assegnazione in uso dei veicoli di cui al punto 2) può disporsi anche a favore di soggetti privati, purchè tali veicoli vengano destinati esclusivamente all'espletamento di servizi di linea di concessione regionale.
L'ammontare del contributo regionale concesso verrà, a cura del beneficiario, iscritto sulla carta di circolazione e sul foglio complementare dei singoli veicoli secondo le modalità indicate dal conservatore del pubblico registro automobilistico.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per i veicoli assegnati in uso ai sensi del precedente numero 2), considerando parificato all'ammontare del contributo regionale la spesa sopportata dalla Regione per l'acquisto diretto.
La quota sovvenzionata non potrà essere conteggiata e conseguentemente valutata in caso di subentro da parte di altro soggetto pubblico o privato nella concessione, nè potrà, per la quota di ammortamento, essere considerata ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 42, ed è ripetibile, relativamente al valore residuo, nel caso di cessazione dell'attività aziendale o di alienazione dei veicoli.
I veicoli di cui sopra non potranno essere alienati senza il preventivo assenso della Regione, che in ogni caso è subordinato all'obbligo di reimpiegare il ricavato nell'acquisto di nuovo materiale rotabile.
In caso di alienazione per cessazione di attività senza trasferimento dei predetti veicoli al subentrante, il ricavato dovrà, proporzionalmente al contributo regionale, essere versato alla Regione per venire destinato ad incrementare lo stanziamento di cui alla lettera b) del successivo articolo 57.
I veicoli acquistati e le opere eseguite con le provvidenze di cui al presente articolo, dovranno recare apposita indicazione dell'intervento regionale secondo le disposizioni emanate dalla Giunta regionale.
I programmi poliennali o annuali per la realizzazione degli interventi predetti sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
La Giunta predispone la propria proposta entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di stanziamento dei fondi, sentite le Amministrazioni provinciali ed il Circondario di Rimini.
I veicoli ammessi a contributo regionale o acquistati direttamente dalla Regione devono possedere le caratteristiche di cui all'art. 17 - quarto comma del DL 13 agosto 1975, n. 377 Sito esterno, convertito con modificazione nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 Sito esterno.
I programmi di cui al presente articolo sono pubblicati, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
I contributi regionali di cui al presente articolo non sono cumulabili con qualsiasi provvidenza finanziaria prevista da leggi nazionali o regionali.
Art. 39
I soggetti interessati agli interventi devono presentare entro il 30 settembre di ciascun anno, al competente dipartimento della Regione, apposita istanza rivolta al Presidente della Giunta regionale contenente una adeguata illustrazione dei programmi e progetti che intendono realizzare nel corso di successivi esercizi.
Detti programmi e progetti devono trovare riscontro nelle previsioni del piano di bacino di cui all'art. 8 e comunque, in assenza del piano di bacino, non risultare in contrasto con le linee direttive espresse negli indirizzi programmatici regionali.
Art. 40
La Giunta regionale, sulla base del programma di cui al punto 1) del precedente articolo 38, dispone la concessione dei contributi tenendo conto delle spese regolarmente deliberate.
Con l'atto di concessione può altresì disporre la erogazione di una rata d' importo non superiore al 50% del contributo concesso, a titolo di acconto.
La residua parte del contributo concesso viene erogata su presentazione della documentazione attestante la reale effettuazione della spesa.
Qualora il beneficiario del contributo non presenti detta documentazione entro il termine stabilito nell'atto di concessione, la Giunta regionale dispone la revoca della concessione stessa e provvede al recupero delle somme erogate a titolo di acconto.
Quanto il contributo sia concesso per la esecuzione di lavori pubblici finalizzati alla costruzione di opere o impianti fissi, la Giunta regionale procede alla erogazione del contributo stesso con le modalità indicate all'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, modificata dalla legge regionale 8 marzo 1976 n. 10.
Art. 41
I veicoli di cui al punto 2) del precedente articolo 38 vengono assegnati tenuto conto dello stato e consistenza delle dotazioni nonchè delle necessità operative delle singole imprese, considerate in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi.
Agli atti per l'acquisizione e l'assegnazione dei veicoli predetti provvede la Giunta regionale.
Capo III
CONTRIBUTI SULLE SPESE DI GESTIONE
Art. 42
I contributi regionali di cui alla lettera b) del precedente articolo 37 vengono concessi a favore dei soggetti pubblici e privati che esercitano servizi pubblici di trasporto di cui alle lettere b) e c) del secondo comma del precedente articolo 2, aventi le caratteristiche di cui al punto 1) del successivo terzo comma dello stesso articolo e di concessione regionale.
I predetti contributi rappresentano la realizzazione del primo criterio direttivo di cui al precedente articolo 23, e pertanto costituiscono lo strumento finanziario per equilibrare, rispetto a costi standardizzati regionali, le risultanze aziendali dell'applicazione delle tariffe approvate dalla Regione e di una funzionale e produttiva organizzazione del servizio.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma di intervento; tale programma deve stabilire il riparto dei fondi disponibili tra i bacini di traffico e conseguentemente tra i soggetti pubblici e privati operanti nei singoli bacini.
La Giunta regionale formula la sua proposta entro due mesi dallhentrata in vigore della legge regionale di stanziamento dei fondi, sentite le Amministrazioni provinciali ed il Circondario di Rimini.
Il programma di riparto deve tener conto degli elementi oggettivi caratterizzanti la struttura di ciascun bacino di traffico e degli elementi che concorrono alla formazione dei livelli qualitativi della gestione.
A tale scopo lo stanziamento regionale viene ripartito per bacini di traffico secondo i seguenti parametri:
a) per tre decimi in rapporto diretto con la popolazione residente nei comuni compresi nell'ambito di ciascun bacino di traffico (quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al penultimo anno antecedente a quello di approvazione della legge di bilancio) e con la superficie territoriale dei comuni stessi;
b) per sette decimi proporzionalmente alla quota di costi non coperta direttamente dai ricavi dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma del presente articolo.
Ai fini di cui sopra detta quota viene determinata, con riferimento alle percorrenze come previste dai singoli atti di concessione nell'ambito di ciascun bacino di traffico, dalla differenza tra il costo economico di produzione standardizzato del servizio ed il ricavo presunto del traffico di bacino.
Il costo standardizzato regionale del servizio è stabilito annualmente dalla Giunta regionale in misura chilometrica e sulla base di criteri di rigorosa ed efficiente gestione.
Il ricavo presunto del traffico di bacino viene determinato annualmente dalla Giunta regionale in misura chilometrica in base all'applicazione delle tariffe di cui al precedente articolo 27 tenendo conto della entità e tipologia dell'utenza di ogni singolo bacino di traffico desunte da dati storico - statistici e comprensivo di tutti i proventi direttamente o indirettamente attribuibili al servizio.
La eventuale differenza tra il costo economico standardizzato del servizio e il ricavo presunto del traffico verrà corretta in relazione alla eventuale insufficienza dello stanziamento regionale disponibile, attraverso un parametro inversamente proporzionale al coefficiente medio di utilizzazione dei veicoli nell'ambito di ciascun bacino.
La determinazione del contributo regionale da assegnare ad ogni singolo soggetto pubblico o privato viene effettuata applicando per ciascuna gestione i parametri di cui alla precedente lettera b), con adeguati correttivi considerando la qualità del servizio offerto e le condizioni ambientali in cui lo stesso viene prodotto.
I predetti contributi non possono comunque superare il deficit reale di esercizio di ciascuna gestione.
L'importo del contributo che a seguito di esame del conto consuntivo di cui all'art. 18 risultasse eccedere il disavanzo, è considerato quale acconto sui contributi regionali per gli esercizi successivi.
La erogazione dei contributi, di cui sopra, ai singoli soggetti pubblici o privati è subordinata all'accertamento della regolarità dei servizi esercitati, ivi compreso il rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi sociali.
Il programma di intervento di cui al terzo comma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 43
I soggetti pubblici e privati interessati al programma regionale di intervento finanziario di cui all'articolo precedente devono rivolgere apposita domanda entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio cui si riferiscono i programmi stessi.
La domanda deve essere corredata da copia dell'ultimo conto consuntivo approvato, di cui al precedente articolo 18, del bilancio preventivo o stato previsionale relativi all'esercizio in corso ed a quello successivo, nonchè degli altri documenti necessari per la valutazione dei parametri di cui al precedente articolo 42, ottavo e nono comma.
La domanda predetta va rivolta al Presidente della Giunta regionale.
I contributi di cui al presente articolo possono essere erogati in unica soluzione, anche anticipata.

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